Bancarotta: la responsabilità del consulente che “suggerisce” e il perimetro del sequestrabile

Alessio Ubaldi
19 Marzo 2021

Concorre, in qualità di concorso dell'extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il consulente (avvocato) che - consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto - fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6164/21, depositata il 17 febbraio 2021.

Depauperamento del patrimonio delle società “facilitato” dal consulente. Nel caso di specie, un avvocato è stato raggiunto da un provvedimento di sequestro diretto e per equivalente nell'ambito di un procedimento penale avviato a suo carico in relazione a vari capi di accusa (tra cui reati fallimentari, bancarotta fraudolenta patrimoniale, fiscali e false comunicazioni sociali).

In estrema sintesi, al legale è stato contestato di aver favorito, insieme ad altro consulente contabile, una serie di distrazioni e operazioni dolose volte al depauperamento e al fallimento di varie società; al medesimo è stato altresì contestato di essere l'ideatore di atti fraudolenti volti a rendere inefficace l'attività di riscossione coattiva del Fisco rispetto a una pluralità di debiti erariali delle società, tutte riconducibili a una nota famiglia, avvenendo ciò mediante complesse operazioni commerciali di trasformazioni societaria, campi di sede legale e nomine di teste di legno, quali amministratori e liquidatori delle entities.

Il concorso dell'extraneus. Il legale si è rivolto - senza successo - al Tribunale del riesame per ottenere l'annullamento della misura. Avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza, è stato, da ultimo, proposto ricorso presso la Suprema Corte, dinanzi alla quale sono state reiterate le censure tese a comprovare l'estraneità del legale rispetto agli illeciti contestati, qui in relazione al sequestro.

Ebbene, nel ricognire le dinamiche processuali della complessa vicenda, la Corte ha colto l'occasione per tornare ad occuparsi del concorso dell'extraneus - inter alia - nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, così come nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, ovviamente con considerazioni rese nell'ottica di vagliare la misura cautelare in contestazione.

In relazione alla prima fattispecie delittuosa, la Corte ha ricordato come nel reato de quo può essere coinvolto - per l'appunto a titolo di concorso dell'extraneus - il legale ovvero il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso.

Il “profitto” da sequestrare in relazione al debito con l'Erario. Quanto al reato di sottrazione dal pagamento di imposte, invece, ed in punto sequestro, la Corte nel ribadire l'assoluta necessità di un forte fumus in merito alle condotte impeditive delle azioni di recupero del credito erariale, ha ricordato come, ai fini della determinazione del profitto del reato in questione, occorra fare riferimento non già al “debito tributario rimasto inadempiuto”, bensì al “valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti dell'Amministrazione finanziaria per le imposte evase”, valore che – nel caso esaminato – non risultava, secondo i Giudici, sufficientemente precisato.

Sul crinale delle considerazioni che precedono la Corte ha - in parte qua - annullato - con rinvio – l'ordinanza gravata, restituendo gli atti al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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