Applicazione della ritenuta d'acconto alle società tra professionisti? Conta l'organizzazione dell'attività in forma d'impresa

Massimiliano Summa
22 Marzo 2021

Ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto alle società tra professionisti, la qualificazione come reddito d'impresa del reddito dalle stesse prodotto presuppone che le prestazioni di lavoro autonomo costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, risultando, così, inserite in strutture che sono frutto dell'impiego del capitale, ovvero che il lavoro del professionista e il capitale concorrano entrambi nella produzione del reddito, sicché quest'ultimo non potrà ritenersi derivante dal solo lavoro, ma dall'intera struttura imprenditoriale.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto alle società tra professionisti, la qualificazione come reddito d'impresa del reddito dalle stesse prodotto presuppone che le prestazioni di lavoro autonomo costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, risultando, così, inserite in strutture che sono frutto dell'impiego del capitale, ovvero che il lavoro del professionista e il capitale concorrano entrambi nella produzione del reddito, sicché quest'ultimo non potrà ritenersi derivante dal solo lavoro, ma dall'intera struttura imprenditoriale.

Fatto.

La sentenza in commento trae origine dall'impugnazione proposta da uno studio legale (costituito in forma di società tra professionisti a responsabilità limitata) avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Locri aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo (pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace della medesima località) proposta da una compagnia di assicurazioni avverso il provvedimento monitorio in base al quale le era stato ingiunto di pagare in favore dello studio legale dell'importo trattenuto a titolo di ritenuta d'acconto sul maggior importo corrisposto dallo studio medesimo a titolo di onorario per la composizione bonaria di una controversia.

Il decreto ingiuntivo in questione era stato ottenuto dallo studio legale sul presupposto che la compagnia di assicurazioni avesse indebitamente operato la ritenuta d'acconto, non applicabile al caso di specie, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolari dell'8 maggio e 16 ottobre 2014, essendo lo studio costituito nella forma della società di capitali e, dunque, dovendo considerarsi per “attrazione”, quale reddito d'impresa la somma dovutagli come onorario per l'avvenuta transazione.

In primo grado, l'opposizione proposta dalla compagnia ingiunta era stata accolta su rilievo che al reddito prodotto dallo studio legale, ancorché lo stesso fosse costituito in forma societaria, dovesse essere applicata la disciplina di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 917/1986 (il “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”).

La decisione della Corte di Cassazione.

Lo studio ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando, da un lato, l'asserita errata affermazione in base alla quale i redditi prodotti dalle società a responsabilità limitata tra professionisti rientrerebbero, al pari di quanto previsto per le associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del predetto Testo Unico, tra quelli di lavoro autonomo.

Sarebbe altresì errato, a detta del ricorrente, il riferimento all'art. 27 del d.l. “Semplificazioni fiscali in materia societaria”, secondo cui alle società tra professionisti costituite per l'esercizio di attività professionali si applica il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

Secondo gli Ermellini, l'assenza di un'espressa previsione normativa che qualifichi la natura, ai fini fiscali, del reddito prodotto dalle società tra professionisti renda necessaria un'attività ermeneutica che, tuttavia, conduce a esiti diametralmente opposti a seconda che si scelga di privilegiare il presupposto soggettivo (vale a dire, la natura del soggetto che produce il reddito), ovvero quello soggettivo, che ha riguardo, invece, ai caratteri dell'attività svolta da tali società.

Da ciò discende la necessità di una soluzione che superi lo stallo determinato dall'inazione del Legislatore, ravvisando la soluzione nelle norme civilistiche e, in particolare, nell'articolo 2238 c.c..

E uno spunto è offerto dalla sentenza n. 156/2001 con cui la Corte Costituzionale, nel ribadire che l'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha anche affermato che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, così confermando che in presenza di svolgimento di attività professionale di lavoro autonomo, ai fini della qualificazione del reddito dalla stessa prodotto, occorre verificare se questa venga svolta in presenza o assenza di organizzazione.

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, analogamente a quanto accade ai fini del riconoscimento della debenza dell'IRAP da parte dei liberi professionisti, anche ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto alle società tra professionisti, la qualificazione come reddito d'impresa del reddito dalle stesse prodotto presuppone che le prestazioni di lavoro autonomo costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, risultando, così, inserite in strutture che sono frutto dell'impiego del capitale, ovvero che il lavoro del professionista e il capitale concorrano entrambi nella produzione del reddito, sicché quest'ultimo non potrà ritenersi derivante dal solo lavoro, ma dall'intera struttura imprenditoriale.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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