Le spese processuali del primo grado di giudizio possono essere compensate in appello?

Redazione scientifica
23 Marzo 2021

In caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione.

È quanto ribadito dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7616/21, depositata il 18 marzo.

Un avvocato ricorreva dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere dal suo cliente il pagamento della somma stabilita a titolo di compenso professionale.

Su opposizione dell'ingiunto, il Tribunale revocava però il decreto ingiuntivo.

L'avvocato ricorreva allora presso la Corte distrettuale di Napoli, la quale riformava parzialmente la decisione riconoscendo inoltre in suo favore una somma a titolo di spese vive, compensando le spese dei due gradi della causa.

Il professionista ricorre in Cassazione lamentando che il Giudice di merito avrebbe erroneamente compensato le spese dei due gradi di causa, trascurando che il ricorrente era risultato totalmente vincitore in entrambi i gradi di giudizio. Egli sostiene anche che, pur competendo al giudice d'appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di causa qualora venga modificata la pronuncia di primo grado, non è ammessa la riforma della statuizione sulle spese adottata nel primo giudizio, essendo stata confermata la decisione impugnata.

Il ricorso è fondato, infatti la Corte di cassazione sottolinea come la decisione della Corte territoriale sia contraria all'insegnamento secondo cui «il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione» (Cass. civ., n. 27606/2019).

Nel caso di specie, non essendovi stata impugnazione incidentale sulle spese da parte del soccombente, gli oneri processuali di primo grado non potevano essere compensati, in quanto il Giudice d'appello non avrebbe potuto modificare d'ufficio la decisione assunta dal Tribunale, il quale aveva riformato la prima pronuncia in senso più favorevole all'appellante.

Per questi motivi la Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione anche per le spese processuali.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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