La rilevanza della mancanza degli scontrini etilometrici intermedi tra la prima e la seconda prova
23 Marzo 2021
Massima
La mancanza degli scontrini etilometrici intermedi tra la prima e la seconda prova lascia il dubbio della bontà del rilevamento del tasso alcolemico. Il caso
L'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 186 commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexiescod. strada perché si poneva alla guida dell'autovettura provocando un incidente, in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00. A seguito dell'intervento sul luogo del sinistro, i Carabinieri rinvenivano l'autovettura addosso alla barriera che divide le corsie e il conducente che presentava occhi lucidi e forte alitosi. Al fine di verificare su strada la sussistenza di tracce di uso di sostanze alcoliche, il soggetto veniva sottoposto al precursore, che dava esito positivo. Acquisito il consenso, il prevenuto veniva, quindi, accompagnato presso la caserma per effettuare la prova etilometrica che, quale accertamento di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, veniva preceduta dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Gli scontrini, acquisiti in dibattimento, ai sensi dell'art. 431 comma 1 lett. b)c.p.p., attestavano l'ampio superamento del tasso soglia di cui alla lett. c): prova n. 1938, delle ore 3.27, pari a 2.09 g/l e prova n. 1942, delle ore 3.41, pari a 1.95 g/l. La difesa chiedeva contezza in merito agli scontrini mancanti, tra la prova n. 1938 e quella n. 1942. Il P.M. chiedeva ex art. 507 c.p.p. l'acquisizione del libretto di omologa e verifica periodica dello strumento che, tuttavia, non chiariva la circostanza; anche gli operatori di P.G., in sede di escussione testimoniale, non riuscivano a fornire spiegazioni attendibili. La questione
La questione offre lo spunto per fare il punto sulla validità dell'accertamento strumentale della guida in stato di ebbrezza. A garanzia dell'utilizzatore, l'etilometro, ai sensi dell'art. 379 Reg., deve essere omologato dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base della rispondenza a specifici requisiti tecnici stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, ed essere sottoposto annualmente a verifica dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.), e ritirato dall'uso in caso di esito negativo della prova. Il corretto utilizzo dello strumento può essere verificato dall'esame del libretto metrologico (che contiene i dati identificativi dell'apparecchio, le annotazioni relative alle operazioni compiute e la data di scadenza della visita periodica) di cui è dotato ogni apparecchio, e che deve essere esibito a richiesta. Per consolidato orientamento, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa fornire la prova contraria all'accertamento - sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, o utilizzo di un'errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione - non potendosi limitare a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro e non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio (ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 9 gennaio 2015, n. 12265). Tuttavia, di recente la Cassazione, sulla scia dell'insegnamento della Corte costituzionale in tema di autovelox (cfr. Corte Cost., n. 113/2015), recepito dalla giurisprudenza civile proprio in relazione all'etilometro (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 1921), ha operato un revirement arrivando ad affermare che allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione (cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2019, n. 38618). Le soluzioni giuridiche
Sulla base di quanto sopra, il Tribunale di Siena, osserva che la mancanza degli scontrini non permette di sapere se non siano stati emessi per errore o per un difetto interno alla macchina. Tale circostanza lascia il dubbio della bontà del rilevamento del tasso alcolemico. In ragione di quanto sopra, stante il dubbio non sciolto in dibattimento circa la corretta lettura del dato etilometrico, il Giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Osservazioni
Senza ombra di dubbio la sentenza merita di essere condivisa. Se è vero che il conducente può confutare i risultati dell'accertamento tecnico soltanto mediante contraria certificazione medica, risulta necessario che la prova del regolare funzionamento dell'etilometro non lasci spazio a dubbi. F. Piccioni, I Reati Stradali. Il diritto penale stradale nella pratica professionale, presentazione diF. Mantovani, Giuffrè - 2017; Aa.Vv., Nuovo Codice della Strada commentato. Annotato con la giurisprudenza VII edizione - Maggioli - 2019; F. Piccioni, Codice della Strada per l'Udienza, con normativa complementare selezionata, IV edizione, e-book, Altalex editore - Gruppo Wolters Kluwer Italia, 2021. |