Nel danno biologico rientra la lesione dell’integrità psicofisica sotto l’aspetto dell’invalidità temporanea e permanente
23 Marzo 2021
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sez. III Civile con la Sentenza n. 7126/21, depositata il 12 marzo.
Tizio, in proprio e quale genitore legale rappresentante della propria figlia minore, ha agito in giudizio contro un'Azienda U.S.L. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a trattamenti sanitari inadeguati cui era stata sottoposta la figlia presso la divisione di odontoiatria della struttura ospedaliera. Le domande inizialmente rigettate dal Tribunale, sono state poi accolte dalla Corte di Appello la quale condannava l'Azienda U.S.L. al risarcimento del danno oltre a spese accessorie. In particolare i Giudici di seconde cure avevano respinto la pretesa dell'attrice di ottenere il riconoscimento del danno da invalidità permanente liquidando esclusivamente il danno derivante dall'inabilità temporanea per i 40 giorni del suo ricovero ospedaliero violando, in tal modo, i principi di diritto affermati dalla Cassazione secondo cui il danno biologico deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione solo dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi.
Ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea, laddove il danneggiato si sia dovuto sottoporre a periodi di cure, necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto dannoso e/o impedire il suo aumento, gli va riconosciuto un danno da inabilità temporanea totale o parziale per tali di, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto. Per tali motivi secondo la Cassazione la liquidazione del danno non patrimoniale e, in particolare, di quello relativo all'invalidità temporanea dovrà essere nuovamente effettuata in sede di rinvio.
Il caso analizzato rileva, inoltre, per la sussistenza del danno estetico presa in considerazione nell'ambito della valutazione relativa all'incidenza dell'invalidità permanente. La pretesa di ottenere una separata liquidazione di tale pregiudizio è infondata in diritto in virtù del principio di onnicomprensività e della necessaria liquidazione unitaria del danno biologico non patrimoniale. Sotto tale aspetto, la decisione impugnata risulta in linea con i principi di diritto enunciati dalla Cassazione, secondo cui il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato.
Un ulteriore motivo denunziato dai ricorrenti riguarda il principio di non contestazione per aver la Corte d'Appello rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per carenza di prova. Secondo la Cassazione la Corte d'Appello non risulta aver violato tale principio avendo ritenuto che i documenti prodotti non costituissero sufficiente prova del quantum delle spese affrontate per tali trasferte e, in particolare, ha ritenuto non provato il preteso pregiudizio reddituale conseguente al mancato svolgimento dell'attività lavorativa di Tizio.
(Fonte: DirittoeGiustizia.it) |