Il Tribunale di Belluno conferma la messa in ferie per gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino
23 Marzo 2021
Il Tribunale di Belluno ha rigettato il ricorso di alcuni infermieri e operatori sanitari di una casa di riposto posti in ferie “forzate” dalla direzione della r.s.a. a seguito del rifiuto di sottoporsi alla somministrazione del vaccino Pfizer.
Per il giudice bellunese la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. che gli impone di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei suoi dipendenti.
È infatti notorio, scrive il giudice, che il vaccino costituisce misura idonea a tutelare l'integrità fisica degli individui a cui è somministrato prevenendo l'evoluzione della malattia. I ricorrenti, operatori sanitari impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro, corrono il rischio, in assenza di vaccino, di essere contagiati. Per tale ragione la loro permanenza nel luogo di lavoro comporterebbe la violazione dell'obbligo di cui al citato art. 2087 c.c.
Per il giudice inoltre, nel caso di specie, sull'eventuale interesse del prestatore ad usufruire di un diverso periodo di ferie prevale l'esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto dell'art. 2087 c.c.
Ritiene infine, il Tribunale Bellunese, non sussistere il periculum in mora quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento, paventati dal ricorrente, non essendo stato allegato alcun elemento da cui poter desumere l'intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento.
Cfr. P. Patrizio, L'obbligo vaccinale nell'alveo applicativo dell'art. 2087 c.c. |