Valida la notifica telematica del «duplicato informatico»

Redazione scientifica
24 Marzo 2021

La Corte di cassazione ha sottolineato che se l'esemplare di un decreto notificato è un «duplicato informatico» non necessita di alcuna attestazione di conformità. L'ipotesi è infatti ben diversa da quella della «copia informatica», che, viceversa, necessita dell'attestazione di conformità.

Sul tema, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 7489/21, depositata il 17 marzo.

Alcuni ricorrenti, con ricorso ex l. 89/2001 innanzi la Corte d'appello di Perugia, si dolevano per l'irragionevole durata di un precedente giudizio ex lege Pinto, iniziato con differenti ricorsi di fronte a Corti d'appello distinte e poi riassunti dinanzi alla Corte d'appello di Perugia. Il consigliere designato accoglieva il ricorso con decreto.

Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione, deducendo l'inefficacia del decreto opposto per violazione dell'art. 5, della l. 89/2001.

La Corte d'appello di Perugia dichiarava l'inefficacia del decreto precedente sottolineando che il decreto suddetto era stato notificato al Ministero non in copia autentica.

Gli originari attori ricorrono in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, che il decreto notificato consiste in una copia autentica dell'esemplare presente in cancelleria telematica presso la stessa Corte, e come tale non era necessaria alcuna attestazione di conformità.

Il motivo di ricorso è fondato in quanto la Corte sottolinea che «l'esemplare del decreto notificato al Ministero è un «duplicato informatico» che non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, ben diverso dalla «copia informatica», che, viceversa, necessita dell'«attestazione di conformità». Puntualizzano infatti i Supremi Giudici che i due esemplari presentano la medesima «impronta».

Per questi motivi la Corte accoglie il secondo motivo, assorbe gli altri e cassa il decreto della Corte d'appello di Perugia, rinviando alla stessa in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese processuali.

*fonte:

www.dirittoegiustizia.it

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