Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e scelta organizzativa del datore di lavoro

25 Marzo 2021

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966 se il motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991...

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966 se il motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale.

Rileva il Collegio che ove, come nel caso di specie, sia accertato in fatto che l'ambito in cui eseguire la riduzione era stato ragionevolmente individuato tra le professionalità omogenee dei medici, si deve ribadire che quella scelta appartiene al datore di lavoro cui compete in via esclusiva l'individuazione delle modalità organizzative dell'attività. La scelta organizzativa appartiene in via esclusiva al datore di lavoro e non può essere censurata dal giudice che ne deve prendere atto con l'unico limite della sua assoluta irragionevolezza.

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