Obbligo di repêchage e la riduzione dei costi per il personale

25 Marzo 2021

Se il datore, per esigenze determinate da un calo di produzione, deve procedere ad un taglio delle spese per il personale, come si articola l'obbligo di repêchage? In materia di licenziamento per g.m.o. grava sul datore l'onere di provare - sulla base di elementi fattuali sussistenti alla data della comunicazione del recesso - le ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo determinanti l'impossibilità di impiegare diversamente il lavoratore (obbligo di repêchage)...
Se il datore, per esigenze determinate da un calo di produzione, deve procedere ad un taglio delle spese per il personale, come si articola l'obbligo di repêchage? In materia di licenziamento per g.m.o. grava sul datore l'onere di provare - sulla base di elementi fattuali sussistenti alla data della comunicazione del recesso - le ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo determinanti l'impossibilità di impiegare diversamente il lavoratore (obbligo di repêchage). Qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia stata determinata dall'esigenza di ridurre le spese connesse al personale, il giudice dovrà accertare l'effettività delle giustificazioni addotte dal datore, senza potere sindacare nel merito le scelte datoriali in ordine alla riduzione dei costi aziendali. In tale ipotesi l'obbligo per il datore di dimostrare l'impossibilità di collocare diversamente il dipendente in seno all'azienda appare in concreto incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale: il mantenimento in servizio del lavoratore, infatti, anche ove adibito ad altre mansioni, contrasterebbe con l'esigenza costituente la causa del licenziamento stesso. Ne consegue che suddetto obbligo non potrebbe ritenersi violato laddove l'ipotetica ricollocazione del lavoratore non sia de facto compatibile con l'assetto organizzativo stabilito dal datore a seguito della decisione sul risparmio di spesa per il personale.

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