Ricorso improcedibile se manca l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della sentenza impugnata
26 Marzo 2021
Sul tema è tornata la Cassazione con l'ordinanza n. 8097/21, depositata il 23 marzo.
Nell'esaminare il ricorso di un cittadino straniero avverso il rigetto della richiesta di protezione internazionale da parte del Tribunale di Lecce, la Cassazione ha infatti sottolineato che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso di legittimità, il ricorrente deve depositare il testo integrale della decisione comunicatagli a mezzo PEC dalla cancelleria. Laddove la controparte sia rimasta solo intimata, è inoltre necessario, a fini della procedibilità del ricorso, che il ricorrente depositi anche l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogia entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio. Nel caso di specie, il ricorso si rivela improcedibile proprio per la mancata osservanza di tale onere, non risultando depositata la decisione in copia analogica munita di asseverazione di conformità, comprensiva della comunicazione di cancelleria della data di deposito del provvedimento impugnato. Per questi motivi, il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |