Ai fini della proponibilità del regolamento facoltativo di competenza cosa si intende per «decisione di merito»?

26 Marzo 2021

Per «decisione di merito» si intende non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che esse siano state esaminate solo incidentalmente.
Massima

Il regolamento di competenza è finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito sicché, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata, anche solo implicitamente, definita con un provvedimento avente natura di sentenza. In relazione alla impugnabilità con regolamento facoltativo di competenza, per «decisione di merito» si intende non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che esse siano state esaminate solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia.

Il caso

Emesso dalla Sezione distaccata di Altamura un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti della società G., e proposta opposizione da parte della ANM contro lo stesso decreto, il Tribunale di Bari, dichiarata la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli, revocò il decreto in questione.

La Corte d'appello di Bari, decidendo sull'impugnazione proposta dalla G., dichiarò la nullità della clausola contrattuale con cui era stato determinato il foro territoriale, ritenuta vessatoria e non ritualmente sottoscritta; affermata la competenza del Tribunale di Bari in quanto decisione sia sulla competenza che sul merito, decise la causa nel merito condannando l'appellata.

Contro tale decisione d'appello viene proposto il ricorso per Cassazione dalla ANM, fondato in particolare sul rilievo dell'erroneità della pronuncia d'appello nella parte in cui aveva ritenuto che la decisione del Tribunale di Bari fosse sia sulla competenza che sul merito mentre questo si era limitato a dichiarare la propria incompetenza per territorio, pronunciandosi, pertanto, solo sulla competenza senza affrontare la questione processuale preliminare relativa alla validità del mandato alle liti conferito dall'ANM S.p.a.

La questione

La Corte ricorda che è principio consolidato che sia ammissibile il regolamento di competenza contro la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto solo per incompetenza del giudice che lo ha emesso, dato che essa integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia sul merito; anche nel caso in cui la sentenza condanni alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo perché anche questa statuizione viene meno in virtù della dichiarazione di nullità del decreto opposto e quindi della statuizione di incompetenza (sotto diversi profili, tutte richiamate in motivazione, Cass. civ., sez. trib., 30 giugno 2006, n. 15193; Cass. civ., 26 marzo 2003, n. 4478; Cass. civ., sez. un., 6 luglio 2005, n. 14205; Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19958). Di recente il principio è stato ribadito affermando che la sentenza di primo grado che ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di questa declaratoria; essa di conseguenza è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza e non tramite appello (Cass. civ., 18 giugno 2018, n. 16089).

In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il regolamento di competenza è finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito, sicchè, sia nell'ipotesi in cui sia necessario sia nel caso in cui sia facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata, anche solo implicitamente, definita con un provvedimento avente natura di sentenza, ipotizzandosi o sostenendosi la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito; in particolare, ai fini della impugnabilità con regolamento facoltativo di competenza, per «decisione di merito» si intende non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che l'esame di tali questione sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia (Cass. civ., sez. III, ord., 21 luglio 2006, n. 16752).

Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha affrontato la preliminare questione processuale relativa alla validità del mandato alle liti conferito dall'ANM S.p.a.

Le soluzioni giuridiche

E' principio pacifico che la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza (così, prima della citata Cass. civ., n. 16193/2006 si veda Cass. civ., 11 giugno 2002, n. 8327). Questo orientamento nel tempo è stato confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9347; v. anche Cass. civ., 5 agosto 2004, n. 15022); infatti, così come la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso da giudice incompetente costituisce statuizione susseguente e dipendente della dichiarazione di incompetenza, allo stesso modo deve ritenersi che la condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo sia conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità, per incompetenza del giudice che lo ha emesso, del decreto opposto e, quindi, della statuizione sulla competenza.

Peraltro si è precisato che la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto contro le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo sulle spese processuali, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su questa questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese (Cass. civ., sez. un., 6 luglio 2005, n. 14205).

Con la conseguenza, come affermato in motivazione, che il regolamento di competenza è diretto a stabilire quale sia il giudice competente alla decisione di una determinata causa di merito, sicché, sia nell'ipotesi in cui sia necessario sia nel caso in cui sia facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata anche solo implicitamente definita con un provvedimento che abbia natura di sentenza, con cui si è ipotizzata o sostenuta la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito. In particolare, ai fini della impugnabilità con il regolamento facoltativo, con l'espressione «decisione di merito» si intende non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quelle di competenza di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto incidentalmente in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia (Cass. civ., n. 16752/2006).

Osservazioni

La decisione della Corte è condivisibile oltre che in linea con il principio di diritto secondo cui il regolamento di competenza è finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito, sicchè, sia nell'ipotesi in cui sia necessario sia nel caso in cui sia facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata, pur se solo implicitamente, definita con un provvedimento che ha natura di sentenza e che ipotizza o sostiene la competenza di un giudice ordinario diverso rispetto a quello effettivamente adito dalle parti.

Oltre al principio di diritto pacifico appena esposto, nella sentenza in commento la Corte afferma che non consta che il giudice di primo grado abbia affrontato nemmeno implicitamente la questione processuale preliminare relativa alla validità del mandato alle liti conferito all'ANM S.p.a. che viene sollevata dall'appellante e rigettata in questa sede. Sulla specifica questione del significato della decisione di merito per l'impugnabilità con regolamento di competenza facoltativo vi è giurisprudenza di legittimità consolidata (ad es. Cass. civ., 19 settembre 2013, n. 21507; Cass. civ., 10 gennaio 2011, n. 371; Cass. civ., 23 aprile 2010, n. 9754).

Il problema della ricostruzione dell'esatto contenuto della sentenza di primo grado è ovviamente irrisolvibile da parte del giudice di legittimità; infatti in motivazione si afferma che a fronte della puntuale e non controversa narrazione contenuta nella sentenza d'appello, in assenza di specifici riferimenti contrari della parte controricorrente, la Corte non ha la possibilità di effettuare una valutazione officiosa della sentenza di primo grado, peraltro non specificamente allegata, perché sul punto vale il principio di diritto pacifico per cui la Corte di cassazione, quando venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del fatto processuale e quindi può e deve esaminare direttamente gli atti di parte purché siano stati compiutamente indicati, dato che essa non ha il potere di provvedere ad una ricerca autonoma degli stessi ma soltanto alla loro verifica (Cass. civ., 5 agosto 2019, n. 20924).

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