Ferie maturate tra il licenziamento e la reintegra: si all'indennità sostitutiva

26 Marzo 2021

Il dipendente che venga reintegrato, dopo un licenziamento dichiarato illegittimo, ha diritto all'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per il periodo compreso tra il recesso e la reintegrazione pur non avendo di fatto svolto alcuna mansione?

Il dipendente che venga reintegrato, dopo un licenziamento dichiarato illegittimo, ha diritto all'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per il periodo compreso tra il recesso e la reintegrazione pur non avendo di fatto svolto alcuna mansione?

Il diritto all'indennità per le ferie non godute è subordinato alla sussistenza di due condizioni: la cessazione del rapporto di lavoro ed il mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali dovute.

Scopo precipuo del diritto alle ferie è quello di consentire al dipendente un recupero psico-fisico, beneficiando di un periodo di “pausa” dall'attività lavorativa. Lo svolgimento delle mansioni costituisce da un lato il presupposto per la maturazione delle ferie e, dall'altro, un dato escludente la monetizzazione delle stesse.

La Corte di giustizia UE, tuttavia, ha sottolineato che in talune situazioni specifiche, nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato all'effettivo svolgimento delle mansioni.

Nello specifico, l'ipotesi di mancato espletamento del lavoro dovuto ad un licenziamento illegittimo è stata analogicamente accostata a quella di sopravvenuta inabilità al lavoro per causa di malattia, riscontrandosi in entrambi i casi l'imprevedibilità dell'evento e la sua non dipendenza dalla volontà del lavoratore.

La Corte di Lussemburgo, facendo riferimento alla direttiva 2003/88/CE e all'art. 31 §2 Carta di Nizza, ha dichiarato la inconciliabilità con la normativa europea di una giurisprudenza nazionale che neghi il diritto all'indennità per il mancato godimento delle ferie per il periodo compreso tra la data del licenziamento – dichiarato illegittimo - e quella della reintegrazione per il solo fatto che, nel corso di detto periodo, non è stata svolta l'attività lavorativa.

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