Termine finale Ccnl e libertà di negoziazione
26 Marzo 2021
Se il CCNL stipulato tra le parti prevede che esso venga applicato fino alla conclusione di un nuovo contratto collettivo tra le stesse, può trovare applicazione la successiva disciplina negoziale definita dal datore con oo.ss. diverse?
In merito alla questione sottoposta è utile rammentare la possibilità per le parti di un contratto collettivo di lavoro di fissare un termine finale di efficacia dell'accordo, anche non indicato una data precisa ma facendo riferimento ad evento futuro certo, quale la stipulazione di un nuovo contratto.
Le S.U. della Corte di cassazione hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2074 c.c.: i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, sicché l'ultrattività degli stessi si porrebbe in contrasto con l'intento manifestato dai contraenti.
La mancata previsione di un espresso termine di durata, non essendo applicabile la disciplina codicistica per i contratti corporativi, non implica che gli effetti del contratto perdurino nel tempo senza limiti, sebbene le parti stesse possano, per facta concludentia, proseguire nell'applicazione delle disposizioni negoziali precedenti.
Nel caso in cui il CCNL faccia riferimento, come termine finale, alla “stipulazione di un nuovo contratto tra le parti” sembrerebbe difficile affermare – in applicazione dei criteri ermeneutici tipici della materia contrattuale – la cessazione dell'efficacia del contratto inziale a seguito della definizione di una nuova disciplina collettiva da parte di uno solo dei contraenti (rectius il datore) con un soggetto diverso (i.e.non le stesse oo.ss.).
Tuttavia altrettanto discutibile sarebbe sostenere una siffatta limitazione della libertà contrattuale, obbligando sostanzialmente la parte datoriale a “trattare” esclusivamente, nonché sine die, con le precedenti organizzazioni sindacali, il che difficilmente potrebbe conciliarsi con il principio espresso dall'art. 1373 c.c. e, più in generale, dall'art. 41 Cost.
Ad ogni modo la questione non sembra poter essere scardinata da un ulteriore dato, prettamente fattuale, il quale deve essere tenuto in conto dal datore, ossiala concreta rappresentatività del soggetto sindacale-parte contrattuale.
|