L'agevolazione prima casa spetta anche a chi abbia un'altra abitazione di cui non possa disporre
26 Marzo 2021
Ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della prima casa, l'art. 1, nota II-bis, della tariffa allegata al d .P.R. n. 131/1986 , nel testo introdotto dall'art. 3, comma 131 , della legge n. 549 del 1995 , la nozione di casa di abitazione deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato, sicché tale idoneità deve ritenersi insussistente nel caso in cui al momento dell'acquisto, sia titolare di diritti dominicali su case di abitazione ovvero chi, pur avendo detta titolarità, non possa abitare la casa di cui risulti formalmente proprietario.
Conseguentemente, l'agevolazione spetta anche all'acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato allorché non possa fruire di tale casa in quanto assegnata, in sede di separazione, alla moglie. |