Sospensione dei termini per acquisto prima casa: norma agevolativa la cui estensione in via analogica non è consentita
26 Marzo 2021
Con Risposta pubblicata ieri - 25 marzo - l'Agenzia delle Entrate chiarisce un dubbio avanzato da un contribuente in merito alla corretta interpretazione e applicabilità, alla fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello, della sospensione dei termini per fruire delle agevolazioni prima casa prevista dall'art. 24 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 conv. in L. n. 40/2020e art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Al riguardo, l'istante dichiara di volere «cedere un immobile facente parte di un unico complesso integralmente ristrutturato senza aumento volumetrico». La società evidenzia che l'acquirente dell'immobile ristrutturato potrebbe beneficiare delle misure agevolative disciplinate dall'articolo 16-bis TUIR, se l'immobile fosse stato venduto entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, ovvero entro il 25 settembre 2020.
Tuttavia, secondo il parere dell'AdE, l'istante non può beneficiare della citata sospensione dei termini contenuta nel Decreto Liquidità e neppure della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi prevista dal Decreto Cura Italia (art. 103 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020). L'Agenzia spiega, infatti, che l'art. 16-bis comma 3 del TUIR prevede che «nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari...».
L'articolo 24 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto liquidità") dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio cd. agevolazione "prima casa". Nella fattispecie rappresentata nell'istanza, la società chiede di applicare per analogia il periodo di sospensione di cui all'articolo 24 del Decreto liquidità in relazione al termine di 18 mesi previsto dal medesimo articolo ai fini dell'applicazione della detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR. Considerato che il citato articolo 24 - che come già detto disciplina la sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - non prevede espressamente alcuna sospensione dei termini di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir, e tenuto conto che si tratta di una norma agevolativa a carattere speciale la cui estensione in via analogica oltre i casi e i tempi in essa considerati non è consentita.
In definitiva, si evince che la sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, disposta dal Decreto Liquidità (art. 24 D.L. n. 23/2020 conv. L. n. 40/2020), non si estende al termine di 18 mesi dalla data di fine lavori entro cui occorre procedere all'alienazione dell'immobile per beneficare della detrazione prevista nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione (art. 16-bis c.3 TUIR). |