L'ultima spiaggia dell'errore di fatto revocatorio è irta di scogli
29 Marzo 2021
La sezione VI civile (3 sottosezione - ordinanza n. 8214/21, depositata il 24 marzo -) ha rigettato il ricorso per revocazione contro una decisione della stessa S.C. confermando un consolidato (e rigoroso) orientamento interpretativo in materia (errore di fatto revocatorio).
Il caso. Una signora chiedeva i danni ad un Comune per una caduta occorsa mentre camminava in centro città a causa del manto stradale sconnesso, dell'avvallamento del suolo e della scarsa illuminazione. La domanda esaminata ai sensi dell'art. 2043 c.c. veniva rigettata dal Tribunale: il fatto lesivo si era verificato per il comportamento distratto e incauto della vittima. L'appello veniva rigettato, sia perché la richiesta di valutare la fattispecie ex art. 2051 c.c. veniva ritenuta inammissibile (domanda nuova), sia perché (nel merito): la buca di cui aveva parlato la vittima era un avvallamento della pavimentazione resa visibile dall'illuminazione delle vetrine dei negozi; inoltre l'appellante (che poco prima aveva attraversato la piazza, luogo del sinistro) avrebbe potuto e dovuto con l'uso di maggiore diligenza avvedersi dell'irregolarità della pavimentazione tipica (sanpietrini). Seguiva il ricorso per Cassazione che rigettava l'impugnazione dichiarando inammissibili i motivi proposti. Contro detta sentenza della Cassazione veniva proposto ricorso per revocazione per errore di fatto.
La censura alla decisione della Cassazione: lo sviamento dei sensi riferito ad un presupposto motivazionale. La ricorrente critica la decisione della Cassazione perché (in particolare) il primo motivo di ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sull'erroneo presupposto che la sentenza di merito avesse, da un lato, dichiarato inammissibile la domanda di responsabilità per colpa (ex art. 2043 c.c.), dall'altro, rigettato nel merito la domanda risarcitoria sotto l'alternativa prospettazione causale di cui all'art. 2051 c.c. (responsabilità per i danni da cosa in custodia). Su tali premesse la S.C. avrebbe attribuito rilievo dirimente alla mancata impugnazione di detta seconda autonoma ratio decidendi, come invece avrebbe dovuto essere secondo il ragionamento della S.C.
Il presunto errore di fatto … Tale presupposto sarebbe però frutto di errore di fatto dal momento che la Corte d'appello aveva in realtà ritenuto inammissibile, per asserita novità della questione, il capo di impugnazione volto a vedere ricostruita e riconosciuta la responsabilità sotto la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. ed aveva, dopo tale dichiarazione di inammissibilità, aggiunto considerazioni che le erano precluse, volte a dichiarare anche infondata la domanda sotto la medesima disciplina della responsabilità da cosa in custodia.
… non vi erano due autonomi profili di rigetto. Quindi, secondo la ricorrente, non sarebbe vero quanto afferma la S.C. che, cioè, la sentenza d'appello era articolata sotto due profili autonomi ed indipendenti: il primo riferito alla domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c. (dichiarata inammissibile); il secondo riferito alla domanda ex art. 2051 c.c. (dichiarata infondata). Sarebbe stato tale errore - consistito nella supposizione che la pronuncia di inammissibilità e quella di rigetto sarebbero state dai Giudici di merito riferite a due distinte domande anziché alla medesima - a giustificare il convincimento della non consumazione, con la prima, della potestas iudicandi.
Il motivo viene rigettato: il fatto processuale è stato percepito con esattezza dalla S.C. Ma questa tesi non convince i Giudici di legittimità che ritengono tale doglianza inammissibile poiché fondata su una lettura errata del contenuto della sentenza impugnata per revocazione. Il fatto processuale che sarebbe stato malamente percepito dalla S.C. (avere cioè la Corte d'appello dichiarato inammissibile il primo motivo d'appello che denunciava l'erronea qualificazione della domanda) risulta in realtà chiaramente focalizzato in sentenza. Ciò emerge chiaramente da diversi passaggi della motivazione (che la decisione qui in esame indica puntualmente). Nessun fraintendimento, dunque, delle ragioni della decisione di merito e dei motivi del ricorso per Cassazione.
Il tentativo svelato: l'inammissibile denuncia di un errore di giudizio. La S.C. svela allora il tentativo della ricorrente, vale a dire denunciare quello che in realtà è un preteso errore di giudizio (l'inammissibilità del motivo, secondo la ricorrente, rendeva tamquam non esset e insuscettibile di impugnazione l'aggiuntivo rilievo, contenuto nella sentenza d'appello, della sua infondatezza e la S.C. avrebbe dunque errato a ritenere, invece, quel rilievo idoneo a costituire alternativa ratio decidendi tale da rendere inammissibile il ricorso poiché non impugnata). Ma tale ipotetico errore non è «di fatto» bensì, in teoria, «di diritto», ed in quanto tale non è suscettibile di sindacato con ricorso per revocazione.
Il principio consolidato in tema di errore di fatto revocatorio. In questa materia vale il principio che i Giudici colgono occasione per ribadire: in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull'ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |