Società cancellata: l’ex socio può farne valere le ragioni in giudizio?
29 Marzo 2021
L'ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima. Queste qualità non implicano infatti la suddetta successione.
Sul tema la Corte di legittimità con l'ordinanza n. 8521/21, depositata il 25 marzo.
La controversia origina dal decreto ingiuntivo ottenuto da una s.a.s. per il corrispettivo di un contratto d'opera avente ad oggetto la riparazione di un'auto. L'ingiunto proponeva opposizione, inizialmente respinta ma poi accolta dal Tribunale di Messina con la revoca del decreto ingiuntivo. Ha dunque proposto ricorso in Cassazione la socia accomandataria e liquidatore della società creditrice, cancellata dal registro delle imprese.
Si è dunque posta la questione relativa alla legittimazione processuale attiva della ricorrente. La Cassazione ha infatti sottolineato che la donna non ha documentato, né espressamente allegato, di essere succeduta nella posizione giuridica soggettiva già facente capo alla società, né ha indicato le ragioni per cui dovrebbe ritenersi sussistente un fenomeno successorio. La giurisprudenza di legittimità afferma ormai pacificamente che, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003, in caso di estinzione della società, di capitali o di persone, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si verifica un fenomeno di tipo successorio per il quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione o illimitatamente a seconda della posizione ricoperta come soci durante la “vita” della società. Quanto invece ai diritti e ai beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si verifica un trasferimento in capo ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi (sul tema le Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/13). Sulla base di tale arresto giurisprudenziale, il Collegio sottolinea che «il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha quanto meno l'onere, in primo luogo, di allegare espressamente di essere l'avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assume verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione […] e, in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica». Tornando al caso di specie, non avendo la ricorrente assolto a tali oneri di allegazione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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