Fondo patrimoniale intaccato da procedure esecutive: sì se i debiti tributari sono contratti per soddisfare esigenze della famiglia
29 Marzo 2021
Ho costituito un Fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. insieme a mia moglie circa dieci anni fa in cui ho inserito alcune beni immobili di proprietà. Ho il timore che possa essere intaccato da eventuali procedure esecutive dell'AdE-R per sopravvenuti debiti tributari. È fondato il mio timore?
Il Fondo patrimoniale è un istituto di carattere eccezionale disciplinato dall'art. 167 c.c. in cui al comma primo è espressamente disposto:”ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”. L'effetto principale derivante dalla costituzione di un fondo patrimoniale è essenzialmente il “vincolo di indisponibilità” a cui sono assoggettati gli immobili che lo costituiscono, non essendo pertanto sottoposti al principio della garanzia patrimoniale prevista dall'art. 2740 c.c. in cui è disposto che “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Richiamando i termini del quesito, illuminante in tal senso è la Sentenza della Corte di Cassazione n. 20998 del 23 agosto 2018 recepita da ampia giurisprudenza di merito nonché da altre pronunce degli stessi Ermellini (Cass. Civ. Sez. I Ord. n. 8201 del 27/04/2020) in occasione della quale i Giudici di Legittimità hanno fissato alcuni principi generali in ordine alla vulnerabilità del fondo patrimoniale in caso di procedure esecutive. In particolare, la Corte di Cassazione ha disposto la pignorabilità dei beni contenuti nel fondo patrimoniale allorquando coesistono due condizioni:
La Corte ha stabilito altresì che spetta al debitore in caso di opposizione in sede giudiziale provare, non solo la regolare costituzione del fondo, ma, anche la circostanza che il debito è stato contratto per esigenze estranee ai bisogni della famiglia. Richiamando il timore esposto dal lettore nel suo quesito, lo stesso può dirsi fondato nel caso in cui i debiti tributari contratti dal medesimo concretizzano la previsione contemplata dalla Corte di Cassazione; ossia, risultano debiti tributari contratti per soddisfare esigenze del nucleo familiare, pur trattandosi, nel caso di specie, di un fondo patrimoniale costituito ex ante rispetto al debito tributario sopravvenuto. Diversamente, il timore può dirsi infondato nel caso in cui le obbligazioni tributarie sono state contratte per esigenze che esulano da quelle familiari e, pertanto, estranee ai bisogni della famiglia.
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