Sull'onere della prova del fatto del preposto e del nesso causale a carico dell'attore
30 Marzo 2021
La fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e il padrone o committente risponde del fatto doloso o colposo dei domestici o dipendenti, senza che sia prevista alcuna prova liberatoria per il preponente. La fattispecie risulta applicabile non solo tutte le volte che vi sia un rapporto di lavoro subordinato, ma anche ove la preposizione derivi da un rapporto di mero fatto, tanto che non sono essenziali né la continuità, né l'onerosità del rapporto, essendo sufficiente l'astratta possibilità per il preponente di esercitare un potere di supremazia o direzione. In altre parole, il preponente risponde dei danni cagionati dal preposto quando le incombenze che ha affidato al preposto hanno reso possibile o hanno favorito la produzione dell'evento dannoso. Pertanto la responsabilità sussiste non solo quando sia configurabile una dipendenza causale diretta tra il fatto illecito e le mansioni affidate a quest'ultimo, ma anche quando tra detti elementi sussista un rapporto di occasionalità necessaria, vale a dire che l'incombenza affidata abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso e ciò anche ove il preposto abbia trasgredito agli ordini ricevuti e abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze. Nonostante la fattispecie invocata da parte attrice integri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che richiede solo che il comportamento colposo, o doloso, del preposto sia stato agevolato dall'assegnazione di compiti o incombenze da parte del padrone o committente, è in ogni caso vero che la responsabilità per essere affermata richiede la prova del fatto posto in essere dal preposto e del nesso di causalità tra il fatto illecito posto in essere da quest'ultimo e l'evento dannoso e tale onere incombe su chi agisce in giudizio. |