30 Marzo 2021

La richiesta di distrazione viene confermata nella sua espressione di un diritto del solo difensore che allo stesso spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese e non può pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne...

È quanto affermato dalle S.S. U.U. della Corte di cassazione nella sentenza n. 8561/21 depositata il 26 marzo.

La ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, evocava innanzi al Tribunale territorialmente competente l'Ente di Previdenza al fine di vedersi riconosciuta una prestazione assistenziale. Il relativo giudizio, tuttavia, si chiudeva con il rigetto della domanda e compensazione delle spese di lite.

In esito al giudizio di merito il difensore della ricorrente, con autonoma istanza, chiedeva al Tribunale adito di liquidare il proprio compenso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 115/2002, ma il Tribunale, rigettava l'istanza di liquidazione con contestuale revoca dell'ammissione provvisoria della ricorrente al beneficio del patrocinio statuendo che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore comportava implicita rinuncia al beneficio.

Il difensore proponeva opposizione ex art. 702-bis c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione delle spese di lite, opposizione rigettata dal Tribunale sulla scorta della ritenuta incompatibilità tra le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato previste dall'art. 14 della l. 533/1973 e la richiesta, proveniente dalla parte provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio, della condanna alle spese in proprio favore, in quanto, a parere del Giudice di merito, siffatta richiesta concretava un'implicita ed univoca rinuncia al beneficio ed equivaleva alla negazione della sussistenza delle condizioni reddituali necessarie per l'attribuzione dello stesso beneficio.

Avverso l'ordinanza del Tribunale le originarie opponenti propongono ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.

Nella specie, i Giudici hanno ritenuto necessario riunirsi in Sezioni Unite al fine di risolvere una questione di massima e particolare importanza, ancorchè sostanzialmente sottintendente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, circa il rapporto tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della distrazione delle spese processuali, contrasto in cui veniva evidenziata sia la mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti, sia la sentita esigenza nomofilattica caratterizzante l'interpretazione di norme disciplinanti il regime delle spese processuali, la cui soluzione veniva reputata rilevante per la decisione del ricorso in oggetto.

I Giudici delle Sezioni Unite hanno cassato con rinvio al Tribunale la sentenza impugnata sulla scorta dell'unico motivo di ricorso proposto dalle parti originarie opponenti per violazione e/o falsa applicazione di norme del codice di rito, oltrechè di leggi sulla scorta dei quali, secondo costoro, il Giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che l'eventuale richiesta di distrazione delle spese processuali, che è esercizio di un diritto proprio del difensore, potesse avere un effetto paralizzante sul beneficio del patrocinio a spese dello Stato ove, come nei casi di specie, la parte poi ammessa al patrocinio non fosse poi risultata vittoriosa.

Le ricorrenti, nel dettaglio, evidenziano che l'istituto della distrazione presuppone la condanna alle spese della parte soccombente e che, in difetto della stessa, non possa attribuirsi all'istanza ex art. 93 c.p.c. alcun giuridico rilievo, tanto più che la revoca del beneficio è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 136 del d.P.R. 115/2002 (nella specie insussistenti). Le opponenti (richiamando a sostegno delle proprie argomentazioni la sentenza di legittimità n. 17461/2014) sottolineano, altresì, che l'istanza di distrazione non potesse riferirsi direttamente alla parte, non rientrando nei poteri del difensore ex art. 84 c.p.c. quello di disporre del beneficio, con conseguente impossibilità di ritenere insussistente una rinuncia implicita della parte.

Il Collegio di legittimità ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura innanzi indicata evidenziando che il beneficiario del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non è il difensore, ma la parte non abbiente, la quale è tenuta indenne dallo Stato, qualunque sia l'esito della lite, dal pagamento delle spese del suo difensore, tant'è che deve proporre personalmente l'istanza. Diversamente, proseguono i Magistrati, l'istanza di distrazione, previsione di carattere eccezionale, costituisce un diritto in rem propriam del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale.

Ne consegue che, concludono i Giudici di legittimità, siffatto rilievo è dirimente nell'escludere ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che il primo risulta essere privo del potere di disporre dei diritti sostanziali del proprio assistito, compreso il suo diritto soggettivo ad ottenere l'assistenza dello Stato per il pagamento delle spese del processo, per cui la rinuncia allo stesso diritto può utilmente provenire solo dal titolare del beneficio.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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