Immotivata cancellazione del profilo Facebook: l'utente va risarcito per la lesione alla vita di relazione
30 Marzo 2021
È un abuso la rimozione di un profilo personale operata d'imperio – e senza alcuna motivazione – da Facebook. Ciò rende inevitabile la condanna per la società proprietaria della nota piattaforma, obbligata a risarcire la persona cancellata dal social network e così lesa nella sua vita di relazione (Tribunale di Bologna, ordinanza del 10 marzo 2021).
Protagonista, suo malgrado, della vicenda è un avvocato di Bologna che accedendo a Facebook e non trova più il suo profilo personale – operativo da 10 anni –, cancellato assieme a due pagine ad esso collegate. Per il legale la cosa più logica è chiedere spiegazioni al social network e togliersi il dubbio di avere commesso involontariamente qualche violazione del regolamento imposto da Facebook. La risposta è in realtà una non risposta: non gli viene assolutamente chiarita la ragione della cancellazione del profilo. L'unica cosa che gli viene comunicata è l'impossibilità di ripristinare la pagina, essendo stati cancellati tutti i relativi dati. A quel punto il legale non può fare altro che pensare a una ritorsione, poiché egli poco tempo prima della cancellazione del suo profilo social ha assunto il mandato difensivo per un'altra persona a sua volta rimossa da Facebook. E anche per questo cita in giudizio la società proprietaria del social network chiedendo un risarcimento per i danni arrecatigli.
Per il Giudice di Bologna «la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account è prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l'utente delle ragioni della rimozione». Ciò comporta che «la rimozione di un profilo personale o di una pagina ad esso collegata, in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente, e in carenza di qualsiasi informazione all'utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore», cioè del social network. Applicando questi principi alla vicenda in esame, emerge chiaramente, secondo il Giudice, «la carenza di qualsiasi causa giustificativa, contrattualmente prevista» addebitabile all'utente e «in manifesta inottemperanza agli obblighi informativi» la fattispecie va inquadrata come «inadempimento della società rispetto all'obbligazione assunta di mantenere il profilo e la pagina Facebook». In sostanza, la società proprietaria del social network si è resa oggettivamente inadempiente con conseguente responsabilità contrattuale nei confronti dell'utente. Anche per questo è ritenuta plausibile la tesi proposta dall'avvocato. Per il Giudice bolognese è verosimile che la cancellazione del profilo su Facebook – con annessa distruzione di tutti i relativi dati – sia stata frutto «di ritorsione», essendosi verificata «subito dopo l'assunzione da parte di D.G., nella sua attività di avvocato, di un mandato difensionale proprio contro Facebook, conferitogli da un altro utente escluso dal social».
Per quanto concerne il danno arrecato, il Giudice sottolinea che «il diritto di svolgere la propria vita di relazione e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero configurano diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. Le modalità con cui si esercita la vita di relazione e si manifesta il proprio pensiero (personalmente, a mezzo stampa, per televisione, via internet, sui social) non interferiscono, di per sé, con il riconoscimento della rilevanza costituzionale di tali diritti, afferendo la valutazione dei mezzi soltanto alla stima in concreto dell'effettività e gravità della lesione». In questo caso l'utente «ha allegato d'essere stato titolare, per anni, di un profilo personale e di una pagina assai vivaci, ricchissimi di contatti, interazioni e scambi di comunicazioni con l'utenza Facebook. Ha inoltre allegato d'avere conservato in tale profilo e in tali pagine documenti fotografici di particolare rilievo e importanza, anche per la propria identità personale («oltre alla cancellazione arbitraria, quello che si contesta è la perdita di oltre dieci anni di materiali pubblicati e raccolti di foto e, attraverso Messenger, di centinaia di contatti in tutto il mondo. Si tratta di oltre dieci anni di vita e di studi, di amicizie e contatti; materiale che per l'utente ha la sua importanza e, si ritiene, dovrebbe averla anche per il social, che ha come scopo il creare una rete di contatti ed una comunità», spiega il danneggiato). Facebook, invece, essendo «l'unico soggetto in possesso di tutti gli elementi relativi al numero di contatti, di interazioni sociali, di scambio di informazioni, alla pubblicazione e conservazione di fotografie e altro», ha opposto soltanto l'avvenuta distruzione di tutti i dati, che però, osserva il Giudice, «erano agevolmente conservabili, quantomeno per un certo periodo di tempo, essendo dati immateriali». Ciò che dà solidità alla richiesta risarcitoria avanzata è «la vivacità del profilo personale e delle pagine», vivacità testimoniata da «numerosissimi messaggi di utenti Facebook che hanno confermato la loro frequentazione del profilo e delle pagine prima della loro rimozione». Nessun dubbio, quindi, sulla «grande rilevanza per la vita di relazione e la stessa immagine e identità personale» del profilo social. Peraltro, allargando l'orizzonte, il Giudice annota che oramai «la partecipazione al social network Facebook rappresenta nell'attualità un elemento rilevantissimo per la vita di relazione dei suoi utenti», poiché «Facebook non è solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identità, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero». Di conseguenza, «l'esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, in questo caso, dieci anni, è suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilità di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identità personale dell'utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali», e tale danno «non è facilmente emendabile creando un nuovo profilo personale e nuove pagine, atteso che resta la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del social network con una attività di lungo periodo e non semplice». Sul quantum del risarcimento, poi, il giudice precisa che, «nonostante sia notoria la stima del valore medio, in termini commerciali, di un account Facebook nell'ordine di poco meno di 100 euro, la quale tiene conto dell'utilizzabilità da parte del gestore dei dati personali forniti dagli utenti a fini pubblicitari e commerciali», in questo caso «si deve tenere conto che non ha qui rilievo il valore economico dei dati personali dell'utente e dell'account, rilevante per il gestore, ma il danno subito dall'utente in caso di sua rimozione, in ragione della evidente lesione della sua vita di relazione». E poiché l'utente ha allegato «un utilizzo assai intenso del profilo e delle pagine» mentre la società ha comunicato «l'impossibilità di ripristinare l'account, con perdita dunque per sempre di tutti i contatti, dei messaggi e dei documenti ivi conservati», appare equo, spiega il giudice, «stimare il danno di natura non patrimoniale in concreto patito dalla persona in 10mila euro per il profilo personale, che involge più direttamente tratti direttamente connessi con diritti personali, e 2mila euro per ognuna delle due pagine che, pur essendo anch'esse espressione della sua vita di relazione, appaiono connesse a interessi di natura più squisitamente hobbistica». Tirando le somme, Facebook dovrà versare 14mila euro e sobbarcarsi il carico delle spese processuali. Il Giudice bolognese ritiene però «evidente come la difesa svolta dalla società non soltanto sia stata del tutto priva di fondamento, con manifesta funzione dilatoria, ma sia anche venuta meno a elementari regole di correttezza processuale». In particolare, «nonostante le difese della società non abbiano impedito di valutare comunque i fatti sulla base del principio della ripartizione dell'onere della prova, non vi è dubbio che il rifiuto di identificare lo stesso rapporto negoziale, la contraddittorietà delle difese, la repentina distruzione di tutti i documenti contrattuali nonostante la loro natura meramente elettronica, abbia impedito alla controparte e alla stessa autorità giudiziaria di verificare le ragioni dell'improvviso recesso e di accertare l'effettivo andamento dei rapporti negoziali, ivi compreso l'effettivo utilizzo dell'account, costringendo ad una valutazione equitativa del danno tenendo conto di una mera presunzione fondata su dati statistici. Inoltre, la fulminea e irreparabile distruzione non riguarda soltanto tutte le prove, ma anche lo stesso account, così conducendo all'impossibilità materiale di accogliere la domanda diretta all'adempimento contrattuale, con il richiesto ripristino del profilo personale e delle pagine». Per il Giudice, quindi, «la condotta processuale della società, operante in un contesto internazionale, si è caratterizzata per il manifesto proposito di sottrarre il proprio comportamento e le proprie scelte negoziali alla valutazione e al controllo dell'autorità giudiziaria nazionale». In sostanza, ci si è trovati di fronte, sempre secondo il giudice, a «una strategia difensiva in evidente malafede». Ciò porta a un'ulteriore condanna di Facebook a pagare altri 12mila euro per «la particolare gravità della condotta processuale» tenuta nel procedimento a Bologna.
(Fonte: DirittoeGiustizia.it) |