Decreto anti-COVID aprile: udienze a distanza fino al 31 luglio, obbligo di vaccinazione e scudo penale per il personale sanitario

Redazione scientifica
01 Aprile 2021

Il Governo ha approvato il decreto legge con le misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 per il mese di aprile. Gli interventi nel settore Giustizia prevedono la proroga fino al 31 luglio 2021 delle misure di emergenza per l'attività giudiziaria e la possibilità del deposito cartaceo degli atti, in caso di malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

Con il mese di aprile, arriva il nuovo decreto legge n. 44/2021 con le misure per contenere l'epidemia da COVID-19. Il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata di ieri. Ecco le principali misure previste.

Settore giustizia

Sono state prorogate al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria. In particolare, è prevista la proroga delle misure di emergenza dettate per lo svolgimento dell'attività giudiziaria.
Nel settore penale, con l'obbiettivo di consentire una fluida amministrazione della giustizia, in caso di malfunzionamenti per portale del processo penale telematico è prevista la rimessione in termini e la possibilità per l'autorità giudiziaria di autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico, fino alla riattivazione dei sistemi.

È inoltre consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario. Le modalità operative saranno stabilite con un decreto del Ministro della Giustizia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto anti-COVID. L'accesso dei candidati sarà subordinato alla presentazione di un'autocertificazione con le condizioni, previste dalla normativa per prevenire la diffusione dei contagi. La prova scritta consiste nello svolgimento di sintetici elaborati su due materie, individuate mediante sorteggio.

Quanto allo svolgimento degli altri concorsi pubblici, viene previsto lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Personale sanitario: vaccinazioni e scudo penale

Il decreto approvato ieri introduce il c.d. scudo penale per il personale medico e sanitario impegnato nella somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. È prevista l'esclusione della responsabilità penale per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, laddove la somministrazione sia stata eseguita in conformità con le indicazioni contenute nel provvedimento di immissione in commercio e alle circolari pubblicate dal Ministero della Salute.

Sono previste inoltre disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, tramite una dettagliata procedura e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni o sospensione della retribuzione).

Il testo stabilisce poi che le previsioni per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Spostamenti

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del d.P.C.M. 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal d.l. 30/2021. In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;

- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;

- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Entro il 30 aprile potranno essere apportate modifiche alle misure adottate, attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Scuola

Dal 7 al 30 aprile sarà assicurato inderogabilmente su tutto il territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola per l'infanzia, nonché l'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Per i successivi gradi, si conferma lo svolgimento dell'attività didattica in presenza dal 50 al 75% nella zona arancione, mentre in zona rossa resta la didattica a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Altre misure

È prorogato al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Viene estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

Si riscontra poi la proroga dal 30 aprile al 15 giugno della scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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