Decreto anti-Covid presto in GU: scudo penale per sanitari, obbligo vaccino anche a farmacisti, sospensione da mansioni e retribuzione
01 Aprile 2021
Pubblichiamo la bozza di decreto-legge cd. anti Covid approvato dal Consiglio dei ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Scudo penale per i sanitari che somministrano il vaccino La bozza di decreto-legge cd. anti Covid approvato dal Consiglio dei ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esclude, all'art. 3, la responsabilità penale per omicidio colposo e lesioni personali colpose "verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano" nazionale, "la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione".
Obbligo di vaccino anche ai farmacisti Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, prosegue la bozza di decreto all'art. 4 “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.”
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione L'accertamento da parte della azienda sanitaria locale della inosservanza dell'obbligo vaccinale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a diverse mansioni non è possibile, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale sospensione sarà efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. |