La conciliazione della p.a. soggiace all'art. 2113 c.c.
05 Aprile 2021
È impugnabile una conciliazione stipulata tra lavoratore e datore pubblico se con essa siano stati disattesi divieti previsti ex lege?
In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza, gli effetti del verbale di conciliazione nel pubblico impiego devono ritenersi identici a quelli di cui all'art. 2113 c.c. in ambito privatistico.
Ne consegue che le parti, i.e. anche la P.A., in nessun caso può revocare o disattendere gli effetti aventi fonte nella conciliazione esercitando i propri poteri unilaterali di imperio, fatti salvi i casi di invalidità dell'accordo medesimo, stipulato in violazione di espresse disposizioni di legge.
L'inoppugnabilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., infatti, non si riferisce alle azioni generali di nullità e di annullabilità dell'atto, considerato che rispetto ad esse le "precauzioni" a salvaguardia della volontà delle parti non potrebbero esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva.
Analoga conclusione deve sostenersi con riferimento alle conciliazioni stipulate ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 165/2001, con possibile esercizio del potere di autotutela da parte del datore pubblico.
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