Le previsioni negoziali in materia disciplinare costituiscono parametri integrativi della giusta causa
05 Aprile 2021
L'assenza ingiustificata del lavoratore, punita ex contractu con sanzione conservativa, può determinare un licenziamento per giusta causa ove il mancato espletamento della prestazione lavorativa sia la conseguenza della fruizione di un permesso sindacale per finalità difformi da quelle ex lege previste?
I permessi previsti dagli artt. 23, 24 e 30 st. lav. – diretti a garantire l'esercizio dell'attività sindacale da parte dei lavoratori – non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi sono concessi, giustificando esse il mancato svolgimento della prestazione lavorativa.
Lo sviamento da tali finalità può integrare un comportamento di rilevanza disciplinare, certamente incidente sul rapporto fiduciario con il datore.
L'indiscutibile disvalore della condotta, tuttavia, non può ritenersi automaticamente legittimante un licenziamento ex art. 2119 c.c. L'interprete è tenuto ad una valutazione globale della fattispecie concreta, con necessario esame anche delle ipotesi oggetto di espressa previsione nella disciplina negoziale applicata al rapporto.
Laddove il CCNL preveda una sanzione conservativa per l'assenza ingiustificata del lavoratore, non irragionevole sarebbe un'interpretazione che ponesse tale disposizione negoziale come parametro di riferimento nell'analisi della gravità della condotta contestata.
In tal modo è possibile valutare se il caso specifico sia sostanzialmente riconducibile alla fattispecie tipizzata, con conseguente giudizio circa la proporzionalità di una sanzione espulsiva anziché conservativa, tenuto conto del rilievo riconosciuto dalla giurisprudenza alla scala valoriale espressa in sede negoziale ed alla relativa graduazione delle sanzioni.
Ciò non si traduce in una estensione delle disposizioni disciplinari del CCNL – e dunque in una sovrapposizione della volontà del giudice su quella delle parti – in quanto le previsioni negoziali possono essere utilizzate quale parametro integrativo della clausola generale di cui all'art. 2119 c.c. per verificare la sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento.
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