Cosa succede se l’avvocato smarrisce gli originali dei contrassegni di pagamento del contributo unificato?

Redazione scientifica
06 Aprile 2021

Il Ministero della Giustizia - Direzione Generale Affari Interni - ha risposto al quesito formulato dalla Corte d'appello di Napoli in relazione all'ipotesi della mancata esibizione delle marche in originale e della contestuale presentazione di denuncia di smarrimento depositata agli atti del fascicolo processuale.

In particolare, la Corte d'appello si chiede se, in tali casi, l'ufficio debba chiedere un nuovo versamento e, in caso di mancato riscontro, segnalare ad Equitalia l'omesso versamento per il relativo recupero. La problematica è emersa tra gli Uffici del distretto secondo i quali l'omessa presentazione delle marche è paragonabile all'omesso pagamento del contributo unificato, anche in caso di smarrimento. D'altra parte, viene registrato come altri uffici provvedano ad annullare in tal caso il contrassegno inserendo nel PCT il numero seriale indicato sulla marca.

Richiamando una precedente nota della Direzione generale della giustizia civile (prot. 60374.U del 29.03.2017), il documento ricorda che «ai sensi dell'art. 248 del d.P.R. 115/2002, la procedura di recupero del contributo unificato omesso od insufficiente deve essere attivata nel termine di 30 giorni dal deposito dell'atto. L'omesso deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell'art. 15 del citato d.P.R. n. 115/2002 l'univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, con l'effetto che un mancato deposito deve ritenersi equivalente all'omesso versamento del contributo unificato».
Ritenendo che tali principi possano essere applicati anche all'ipotesi dello smarrimento dei contrassegni, seppure documentato con apposita denuncia, la Direzione chiarisce che in tali casi il cancelliere provvederà ad invitare informalmente all'avvocato a depositare la ricevuta di pagamento per l'annullamento ex art. 12 del d.P.R. 642/1972, entro 30 giorni dal deposito telematico dell'atto. In caso di omesso deposito verrà attivata la procedura di recupero credito di cui all'art. 248 cit., con trasmissione della richiesta ad Equitalia Giustizia S.p.a..
Laddove l'avvocato depositi la ricevuta dopo tale momento, il cancelliere provvede ad annullare la stessa con contestuale richiesta al concessionario della riscossione di archiviazione senza esito della procedura di recupero.

In conclusione, si precisa che «non compete al funzionario compiere valutazioni sulle denunce di smarrimento dei contrassegni comprovanti l'avvenuto pagamento del contributo unificato, con la conseguenza che l'eventuale deposito della denuncia agli atti del giudizio non assolve, a parere di questa Direzione generale, l'obbligo del pagamento tributario».

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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