Cosa succede se l’avvocato smarrisce gli originali dei contrassegni di pagamento del contributo unificato?
06 Aprile 2021
In particolare, la Corte d'appello si chiede se, in tali casi, l'ufficio debba chiedere un nuovo versamento e, in caso di mancato riscontro, segnalare ad Equitalia l'omesso versamento per il relativo recupero. La problematica è emersa tra gli Uffici del distretto secondo i quali l'omessa presentazione delle marche è paragonabile all'omesso pagamento del contributo unificato, anche in caso di smarrimento. D'altra parte, viene registrato come altri uffici provvedano ad annullare in tal caso il contrassegno inserendo nel PCT il numero seriale indicato sulla marca.
Richiamando una precedente nota della Direzione generale della giustizia civile (prot. 60374.U del 29.03.2017), il documento ricorda che «ai sensi dell'art. 248 del d.P.R. 115/2002, la procedura di recupero del contributo unificato omesso od insufficiente deve essere attivata nel termine di 30 giorni dal deposito dell'atto. L'omesso deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell'art. 15 del citato d.P.R. n. 115/2002 l'univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, con l'effetto che un mancato deposito deve ritenersi equivalente all'omesso versamento del contributo unificato».
In conclusione, si precisa che «non compete al funzionario compiere valutazioni sulle denunce di smarrimento dei contrassegni comprovanti l'avvenuto pagamento del contributo unificato, con la conseguenza che l'eventuale deposito della denuncia agli atti del giudizio non assolve, a parere di questa Direzione generale, l'obbligo del pagamento tributario».
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |