La natura pertinenziale di un vano sottotetto messa in discussione

Redazione scientifica
06 Aprile 2021

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un ex condomino concernente la natura pertinenziale del vano sottotetto di un edificio, sottolineando che «allorchè il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento».

Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9060/21, depositata il 31 marzo.

Il Giudice di primo grado rigettava la domanda proposta da due coniugi di accertamento della natura pertinenziale del vano sottotetto di un edificio rispetto all'appartamento sottostante, acquistato dagli stessi in sede di procedura esecutiva promossa nei confronti di un condomino e della conseguente richiesta di liberare il vano dai suoi oggetti.

La Corte d'Appello riteneva invece sussistente il vincolo di pertinenzialità evidenziando che il sottotetto aveva esclusiva funzione di copertura del fabbricato.

L'ex condomino ricorre in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 817 c.p.c. e contestando la qualificazione del vano sottotetto come pertinenza dell'appartamento sottostante.

La Corte d'Appello aveva evidenziato che il suddetto vano fosse la risultante della nuova copertura “a falde inclinate” del fabbricato, in sostituzione della precedente copertura “piana”, avendo quindi esclusiva funzione di copertura del fabbricato e ritenendo in conclusione sussistente il vincolo di pertinenzialità.

Secondo un precedente orientamento della Corte di Cassazione «allorchè il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento» (Cass. n. 9383/2020).

Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.