Accertamento induttivo ai fini IVA: nessuna detrazione in assenza di annotazioni e/o liquidazione

La Redazione
06 Aprile 2021

In presenza dei presupposti previsti dalla legge, l'art. 55, 1 comma d.P.R. n. 633 del 1972 autorizza l'Ufficio a procedere ad accertamento induttivo nei confronti del contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione annuale ed, in tal caso, computa in detrazione soltanto i versamenti eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni prescritte.

In presenza dei presupposti previsti dalla legge, l'art. 55, 1 comma d.P.R. n. 633 del 1972 autorizza l'Ufficio a procedere ad accertamento induttivo nei confronti del contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione annuale ed, in tal caso, computa in detrazione soltanto i versamenti eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni prescritte.

Nella contemporanea assenza, sia della dichiarazione annuale che delle liquidazioni prescritte l'Ufficio, nel procedere ad accertamento induttivo, è autorizzato ad escludere la detrazione dell'imposta risultante dalle fatture ricevute dal contribuente per le quali si è omessa qualsiasi forma di annotazione/dichiarazione e liquidazione infrannuale o annuale dell'imposta

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