Responsabilità dei genitori per fatto illecito del figlio
06 Aprile 2021
La vicenda. Un docente ha convenuto in giudizio un alunno, ed i suoi genitori, chiedendo il risarcimento dal danno subito a seguito di quattro episodi di violenza privata e minaccia (artt. 610 e 612 c.p.), posti in essere in suo danno dal ragazzo. Per quanto concerne le condotte ingiuriose, nonostante la depenalizzazione, il giudice civile le ha ritenute comunque fonte di responsabilità non patrimoniale, in quanto astrattamente configurabili quali illeciti penali.
La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.. Il Tribunale, unitamente alla responsabilità del ragazzo, autore materiale delle condotte, ha ravvisato una responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori che, rispetto al minore, si ponevano in posizione di garanzia ed in funzione educativa.
La prova liberatoria. L'ultimo comma dell'articolo in parola («Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto») contempla un peculiare regime probatorio che, anche nella specie, trattandosi di responsabilità per fatto altrui, consente a colui che si trova nella posizione di garanzia di liberarsi degli effetti risarcitori sullo stesso gravanti, ma solamente nell'ipotesi in cui dimostri di aver integralmente adempiuto al dovere di educare la prole attraverso uno sviluppo, nella stessa, «di una adeguata capacità critica e di discernimento».
La quantificazione dei danni subiti. Al fine della liquidazione del danno morale soggettivo derivante da reato, è necessario tenere in considerazione ogni circostanza del caso concreto (Cass. n. 14752/00): - gravità del reato - entità delle sofferenze patite dalla vittima - età - sesso - grado di sensibilità del danneggiato - dolo o grado di colpa dell'autore dell'illecito - realtà sociale ed economica in cui vive il danneggiato.
Il danno morale. Ulteriormente, nel 2008 le Sezioni Unite chiarirono che il danno morale deve essere inteso quale patema d'animo o sofferenza interiore, perturbamento fisico, di natura emotiva e interiore (cd. danno morale soggettivo).
I parametri liquidatori di indole “equitativa”. Ai fini della liquidazione del pregiudizio, di natura non patrimoniale, e quindi derivante dalla lesione di diritti della persona differenti dalla salute, bisogna far riferimento a criteri equitativi, dovendosi quindi valutare l'effettiva entità ed intensità: - della violazione della libertà morale e fisica, - della dignità della persona offesa, - del turbamento psichico cagionato, - delle conseguenze sul piano psicologico, - della proiezione di tali effetti nel tempo, - dell'incidenza del fatto dannoso sulla personalità della vittima. Inoltre, nella quantificazione del danno, è necessario finanche tener conto della particolare intensità del dolo. Detta valutazione non fa assumere al risarcimento del danno non patrimoniale valenza sanzionatoria, tuttavia non si può trascurare che il dolore del danneggiato risulta maggiore quando la condotta del soggetto danneggiante sia sostenuta da una precisa volontà di far del male ed offendere.
La liquidazione in concreto. Nella specie, il Tribunale ha considerato le concrete modalità delle condotte poste in essere dal ragazzo in danno dell'insegnante, da cui si evince: - l'intensità del dolo, - la reiterazione delle stesse, - la reazione della vittima la quale ha denunciato il fatto agli inquirenti, - l'idoneità delle condotte ad accrescere la sofferenza della vittima, in quanto poste in essere di fronte alla platea degli studenti del docente, come pure a riverberarsi nell'ambito lavorativo dello stesso insegnante. Per l'effetto, il Tribunale ha riconosciuto come equo, nei confronti del docente, il risarcimento del danno quantificato nella complessiva somma di euro 14.500, già attualizzata e comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, al cui pagamento sono stati condannati, in solido tra di loro, tutti i soggetti convenuti (autore delle condotte, medio tempore divenuto maggiorenne, unitamente ai propri genitori).
(Fonte: DirittoeGiustizia.it) |