P.A. e licenziamento disciplinare: la precedente cessazione del rapporto non incide sull'interesse pubblico
07 Aprile 2021
Se il rapporto di lavoro è cessato prima dell'irrogazione della sanzione disciplinare e per cause diverse rispetto alla contestazione, la P.A. ha comunque interesse a procedere?
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per cause diversa dall'applicazione di una sanzione espulsiva, l'iniziativa disciplinare "postuma" della P.A. è ritenuta doverosa in ogni caso di sospensione cautelare dal servizio, ciò in relazione a diverse finalità quali: la regolazione dei rapporti economici tra le parti, ad es. la pretesa di restitutio in integrum per il mancato avvio o prosecuzione dell'azione disciplinare; la preclusione dell'istanza di riammissione in servizio (Cons. St., ad. plen. n. 8/1997); la tutela dell'immagine della stessa P.A. (Cons. St. n. 477/2006); la partecipazione a concorsi pubblici del soggetto interessato.
L'art. 55-bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001, si rammenta, prevede che: “la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ne consegue che l'interesse all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della P.A. permane anche qualora il rapporto di lavoro sia già cessato per cause diverse, quali il collocamento in quiescenza del dipendente, le dimissioni dello stesso ovvero il raggiungimento dei limiti massimi di età. Ricorrendo i presupposti legittimanti il licenziamento disciplinare, pertanto, persiste l'interesse pubblico all'irrogazione della sanzione anche ove il rapporto di lavoro sia precedentemente cessato.
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