Redazione scientifica
07 Aprile 2021

A seguito dell'istituzione del domicilio digitale, le notificazioni indirizzate alla parte devono essere eseguite con preferenza presso esso, rispetto ad altre forme di domiciliazione previste dall'ordinamento.

Nell'ambito di una controversia sorta dall'opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad alcune lavorazioni industriali, è giunta dinanzi alla Suprema Corte la questione pregiudiziale relativa all'inammissibilità del ricorso per tardività.

Il Collegio ha colto l'occasione per ricordare che a seguito dell'introduzione del c.d. domicilio digitale (art. 16-sexies del d.l. 179/2012), la notificazione dell'atto di appello deve essere eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo. È dunque nulla la notificazione effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere domicilio nel relativo Comune, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo PEC non sia accessibili per cause non imputabili al destinatario (sul tema Cass. civ., n. 1411/2019; Cass .civ., n. 14140/2019).

Inoltre, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, è stata riconosciuta la validità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 82 del R.d. n. 37/1934 presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite se il destinatario ha scelto di eleggervi il domicilio, anche in associazione a quello digitale (Cass. civ., n. 1982/2020).

La giurisprudenza ha poi chiarito che, qualora la parte, pur avendo eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del R.d. n. 37/1934 abbia indicato nei propri atti un indirizzo PEC, senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle comunicazioni, sussiste l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della parte solo per via telematica (Cass. civ., n. 10355/2020).

Ripercorsi così alcuni principi in tema notificazioni, la Corte sottolinea la prevalenza del domicilio digitale su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, salvo che l'interessato non abbia espressamente dichiarato di voler eleggere domicilio presso la cancelleria.

Nel caso di specie, nell'atto di appello proposto dalla ricorrente non risulta indicato alcun indirizzo PEC, ma solo l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore. Non risultando indicata l'elezione di domicilio digitale in nessuno degli altri atti successivi, la Corte non può che dichiarare inammissibile il ricorso per tardività.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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