Sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un bene immobile su cui pende una procedura esecutiva immobiliare

23 Settembre 2020

Il presente contributo, dopo aver ricordato la disciplina appositamente prevista dal c.d. codice antimafia per regolare il rapporto fra il sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. 159/2011 e le azioni esecutive civili, intende fornire una disamina della questione relativa al caso in cui un sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca (diversa da quella c.d. allargata ex art. 240-bis c.p. e dagli altri casi di confisca nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.) venga disposto su un bene immobile oggetto di pignoramento precedentemente trascritto, soffermandosi altresì, in tale ultimo caso, sull'individuazione degli strumenti processuali utili.
Il rapporto fra il sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. n. 159/2011 e le azioni esecutive civili

Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), c.d. codice antimafia, contiene un'apposita disciplina dei rapporti fra il sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. n. 159/2011 e le azioni esecutive in sede civile, ai sensi della quale:

  • «a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario» (art. 55, comma 1, d.lgs. n. 159/2011);
  • «le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene» (art. 55, comma 2, d.lgs. n. 159/2011).

Pertanto, è sulla base di tali disposizioni (e tenendo a mente che altresì, ai sensi dell'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, «a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi») che verrebbe risolta la questione dell'interferenza fra un sequestro di prevenzione disposto su un bene immobile e una procedura esecutiva immobiliare sorta da un pignoramento immobiliare sul medesimo bene trascritto nei registri immobiliari anteriormente al sequestro.

Quid iuris, invece, nel caso in cui, in pendenza di una procedura esecutiva immobiliare, l'Autorità Giudiziaria penale disponga un sequestro (sul bene immobile oggetto del pignoramento precedentemente trascritto nei registri immobiliari) diverso dal sequestro di prevenzione?

Sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p.

Alla fine del paragrafo precedente ci si è posti il problema dell'interferenza fra un sequestro (diverso dal sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. n. 159/2011) disposto dall'Autorità Giudiziaria penale su un bene immobile oggetto di un pignoramento immobiliare precedentemente trascritto nei registri immobiliari.

Si fa quindi riferimento al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p.

Come si vedrà nei paragrafi seguenti, per talune tipologie di sequestri preventivi risulta espressamente e pacificamente applicabile la disciplina in materia di tutela dei terzi (e quindi anche quella che regola i rapporti con le azioni esecutive in sede civile) prevista dal c.d. codice antimafia, laddove per altre tipologie di sequestri preventivi, non essendo (ancora per poco) prevista l'applicazione della relativa disciplina di cui al d.lgs. n.159/2011, la questione non è di agevole soluzione.

Il rapporto fra il sequestro preventivo finalizzato alla cd. confisca allargata ex art. 240-bis c.p. (nonché agli altri casi di confisca nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.) e le azioni esecutive civili

Orbene,a talune tipologie di sequestri (e.g. i sequestri finalizzati alla confisca c.d. allargata ex art. 240-bis c.p. e quelli finalizzati agli altri casi di confisca nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.), vengono estese, per espresso richiamo normativo, inter alia le disposizioni del d.lgs. 159/2011 in materia di tutela dei terzi (contenute nel titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011).

Infatti, l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. (nella versione attualmente in vigore) al comma 1-quater prevede che «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice».

Di conseguenza, anche il summenzionato art. 55 d.lgs. 159/2011 (contenuto per l'appunto nel richiamato titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011, relativo alla tutela dei terzi) trova applicazione nei confronti di tali tipologie di sequestri e, pertanto, il conflitto fra tali sequestri e un precedente pignoramento immobiliare verrebbe senz'altro trattato come se in conflitto con il precedente pignoramento immobiliare vi fosse un sequestro di prevenzione.

Il rapporto fra il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca (diversa da quella cd. allargata ex art. 240-bis c.p. e dagli altri casi di confisca nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.) e le azioni esecutive civili

Diversa è invece la questione relativa al caso di un sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca diversa da quella c.d. allargata ex art. 240-bis c.p. e dagli altri casi di confisca nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

Si fa quindi riferimento, e.g., al caso di un sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. (obbligatoria o facoltativa/discrezionale).

A tal riguardo, occorre anzitutto osservare che, ad oggi, non può trovare applicazione la nuova formulazione dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., prevista dall'art. 373 d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) con effetto (ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. 14/2019, così come modificato dall'art. 5 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40) solamente dal 1° settembre 2021 (prima dell'intervento dell'art. 5 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, la data di entrata in vigore dell'art. 373 d.lgs. 14/2019 era prevista per il 15 agosto 2020, i.e. diciotto mesi dopo la pubblicazione in G.U. del d.lgs. 14/2019).

L'art. 104-bis disp. att. c.p.p., infatti, a partire dal 1° settembre 2021 avrà un novellato comma 1-bis che prevedrà che «Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo».

Pertanto, con effetto dal 1° settembre 2021, grazie a tale nuovo comma 1-bis dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., ai sequestri ex art. 321, comma 2, c.p.p. si applicheranno le disposizioni del titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011, fra cui il summenzionato art. 55 d.lgs. 159/2011, ai sensi del quale, come si è visto, «a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive» e «le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca».

Non potendosi dunque, ad oggi, fare riferimento alla summenzionata ultimissima formulazione dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., occorre prendere le mosse dal quadro normativo, e giurisprudenziale, attuale in merito alla questione del rapporto fra sequestro penale su un immobile ed espropriazione immobiliare.

Tale operazione ermeneutica, ai sensi dell'art. 12 delle cd. preleggi, potrebbe risolversi avendo riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e, se il caso rimane ancora dubbio, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Ad oggi, quindi, in assenza di apposita previsione normativa, occorre chiedersi se si possa fare applicazione analogica, anche a questo tipo di sequestri, della disposizione di cui all'art. 104-bis disp. att. c.p.p., comma 1-quater (nella versione attualmente in vigore), ovvero se si debba altrimenti ricercare la soluzione nei principi generali del nostro ordinamento.

Segue. L'ipotesi dell'applicazione analogica dell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. (nella versione attualmente in vigore)

Sostenendo che al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. (obbligatoria o facoltativa/discrezionale) si debba applicare per analogia l'attuale disposizione di cui all'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. (e quindi la disciplina di cui al titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011), la questione del rapporto fra il sequestro e il pignoramento immobiliare anteriormente trascritto nei registri immobiliari (e quindi l'azione esecutiva civile) sarebbe agevolmente risolta per l'appunto applicando direttamente la puntuale disciplina dettata dal titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011.

Che si possa operare una simile analogia è questione controversa.

L'orientamento prevalente sembra escludere la possibilità di ricorrere alla suddetta applicazione analogica per difetto dell'eadem ratio (Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2018, n. 51603).

Tuttavia, seppur con riferimento al differente caso della confisca c.d. allargata, giova rammentare (rivelandosi utile ai fini delle riflessioni da svolgere in questa sede) quali fossero gli orientamenti della giurisprudenza di legittimitàbeninteso prima che l'applicazione della disciplina della tutela dei terzi contenuta nel d.lgs. 159/2011 venisse espressamente estesa alla confisca c.d. allargata – in merito all'applicabilità o meno alla confisca c.d. allargata della disciplina dettata dal d.lgs. 159/2011 per l'appunto in materia di tutela dei terzi:

  • si registrava un orientamento (Cass. pen., 20 maggio 2014, n. 26527 e da ultimo Cass. pen., 13 dicembre 2016, n. 9757 e n. 9758) che ammetteva la possibilità di operare tale analogia sostanzialmente ritenendo che «il rinvio alla normativa prevista in materia di sequestri e confisca di prevenzione, operato dal comma 4-bis del citato art. 12-sexies, anche se limitato testualmente alla "destinazione" ed "amministrazione" (e quindi al capo I e al capo III del titolo III del libro I del d.lgs. 159/2011, N.d.R) dei beni confiscati, deve ritenersi estensibile in via analogica alle diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi», peraltro evidenziando anche il fatto che all'interno del capo I (dedicato alla “destinazione” dei beni confiscati) del titolo III del libro I del d.lgs. 159/2011 si dicesse che «la tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV»;
  • si registrava altresì un orientamento contrapposto e successivo (Cass. pen., 6 luglio 2017, n. 36092) che negava recisamente la possibilità di operare la suddetta analogia, ritenendo che «la disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 (cd. codice antimafia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall'art. 12-sexiesd.l. n. 306/1992, convertito dalla l. n. 356/1992, in quanto il rinvio a tale disciplina normativa, operato dal comma 4-bis del citato art. 12-sexies, è limitato testualmente alla "destinazione" ed "amministrazione" dei beni confiscati e, pertanto, non è estensibile alle diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi, anche in considerazione del carattere di specialità complessivamente attribuibile al decreto per la disciplina delle misure di prevenzione, specialità che, esclude la praticabilità di un'interpretazione analogica che superi la descritta delimitazione testuale, non sussistendo peraltro nel sistema alcuna lacuna legislativa che debba essere colmata con siffatta interpretazione».

Fatta tale utile digressione sui precedenti giurisprudenziali in merito alla confisca c.d. allargata (prima che ad essa venisse espressamente estesa l'applicazione della disciplina della tutela dei terzi contenuta nel d.lgs. 159/2011), si può rilevare che, considerando che al momento per i sequestri preventivi ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzati alla confisca ex art. 240 c.p. non vi è un espresso richiamo al titolo IV (sulla tutela dei terzi) del libro I del d.lgs. 159/2011 (come detto, tale espresso richiamo è stato introdotto con effetto solamente a partire dal 1° settembre 2021) ma soltanto (qualora il sequestro preventivo abbia ad oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, cfr. comma 1 dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.) un rinvio al titolo III (sull'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati) del libro I del d.lgs. 159/2011, i medesimi ragionamenti fatti in precedenza circa la tutela dei terzi nel caso di confisca c.d. allargata (prima dell'esplicita estensione ad essa dell'applicazione della disciplina di cui al titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011) sembrano potersi riferire, mutatis mutandis, al caso dell'applicabilità, in attesa del 1° settembre 2021, ai sequestri preventivi ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzati alla confisca ex art. 240 c.p. della disciplina in materia di tutela dei terzi contenuta nel titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011.

Pertanto, sostanzialmente sulla base delle argomentazioni suesposte e contenute nei precedenti di legittimità menzionati, si potrebbe sostenere l'applicabilità in via analogica di tali disposizioni anche al caso di un sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. (obbligatoria o facoltativa/discrezionale), oppure negare tale interpretazione analogica ritenendo addirittura non sussistente nel sistema alcuna lacuna legislativa da colmare.

Peraltro, proprio il fatto che, seppur soltanto a partire dal 15 agosto 2020 (poi divenuto, come si è visto retro, 1° settembre 2021) sia stato finalmente previsto apertis verbis che anche a tale tipo di sequestri si applichi la peculiare disciplina di cui al titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011 pare suscettibile di costituire un indice sintomatico del fatto che la forte somiglianza fra i diversi tipi di confische (e quindi di sequestri) sia tale da imporre un trattamento uniforme fra di esse, anche se, al contrario, dall'altra parte si potrebbe anche opinare che, proprio perché il legislatore ha avvertito l'esigenza di sancire, con decorrenza soltanto dal 15 agosto 2020 (poi divenuto 1° settembre 2021), l'applicabilità a tali tipi di sequestri delle disposizioni di cui al titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011, fino a quel momento tale titolo IV non debba trovare applicazione a tali tipi di sequestro.

Ad ogni modo, quand'anche si aderisse alla tesi che nega tale analogia, residuerebbe comunque la possibilità di ricercare la soluzione nei principi generali dell'ordinamento.

Segue. La soluzione secondo i principi generali dell'ordinamento

Come appena esposto, residuerebbe ad ogni modo la possibilità di ricercare la soluzione nei principi generali dell'ordinamento.

A tal fine è utile evidenziare una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2018, n. 30990), chesembra aver superato un precedente diverso orientamento (i.e. Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2018, n. 51043, che aveva affermato, non potendosi applicare al caso di specie il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, che il conflitto fra sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p.c. ed esecuzione immobiliare dovesse risolversi semplicemente in base alla priorità nella trascrizione ex art. 2915 c.c. e quindi l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipendesse dalla trascrizione del sequestro che doveva essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto).

Infatti, tale pronuncia (Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2018, n. 30990) – nell'accordare prevalenza alla confisca di qualunque genere, purché disposta prima dell'aggiudicazione del bene, rispetto a un pignoramento immobiliare precedentemente trascritto, di fatto superando così il precedente orientamento che collegava sic et simpliciter all'anteriorità dell'iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari la prevalenza dell'esecuzione civile rispetto al sequestro finalizzato alla confisca facoltativa – ha affermato taluni principi che possono senz'altro essere utili ai fini della questione in esame.

Tale pronuncia aveva ad oggetto un caso in cui, vista la natura facoltativa della confisca, non era direttamente (neanche tramite espressi richiami normativi, come avviene nel diverso caso e.g. dei sequestri finalizzati alla confisca c.d. allargata) applicabile l'art. 55 d.lgs. 159/2011 e quindi il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive a seguito del sequestro.

Di conseguenza, non potendosi applicare il disposto dell'art. 55 d.lgs. 159/2011, teoricamente il conflitto fra l'esecuzione immobiliare e il sequestro finalizzato alla confisca facoltativa si sarebbe dovuto risolvere, stando all'orientamento precedente (e.g. Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2018, n. 51043), semplicemente sulla base dell'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca o della trascrizione del pignoramento rispetto alla data del sequestro.

Invece, pur non potendosi direttamente applicare al caso di specie l'art. 55 d.lgs. 159/2011, in tale pronuncia la Suprema Corte giunge a risultati in parte analoghi nel momento in cui:

  • afferma che l'eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato (anche se assistiti da garanzia reale sul bene e/o anche se abbiano già proceduto al pignoramento) e quelli dello Stato non si risolve, sul piano civilistico, in base all'anteriorità dell'iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa intervenga (a prescindere dalla sua trascrizione) nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato;
  • disattende quindi la tesi secondo la quale la confisca ex art. 240 c.p. non sarebbe opponibile al creditore procedente laddove non preceduta da sequestro strumentale trascritto anteriormente alla data del pignoramento;
  • afferma che la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali (per confische di qualunque natura) sulle ragioni del creditore, quand'anche queste ultime siano assistite da garanzia reale, costituisce un principio generale dell'ordinamento (ciò sembra trovare fondamento nella progressiva estensione dei principi della confisca di prevenzione a quella c.d. allargata e poi ad ogni altra forma di confisca e tale progressiva estensione è testimoniata, sotto il profilo normativo, dalla disciplina prevista dal summenzionato art. 373 d.lgs. 14/2019, N.d.R.);
  • chiarisce che l'unico limite alla sancita prevalenza della confisca sul pignoramento sarebbe rappresentato dall'intervenuto trasferimento del bene pignorato al terzo prima della confisca stessa;
  • specifica che i diritti vantati dai terzi sul bene oggetto di confisca di qualunque natura, anche laddove oggetto di iscrizione o trascrizione anteriori alla confisca stessa, possono essere fatti valere esclusivamente mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente Giudice penale e non in sede civile (non potendo il Giudice civile decidere in merito alla prevalenza della confisca rispetto al diritto reale di garanzia);
  • seppur con un obiter dictum, prende indirettamente posizione a favore dell'acquisto a titolo originario (anche nel caso di confisca facoltativa).

Di conseguenza, alla luce di tutto quanto sopra precisato, appare argomentabile che (pur in assenza,fino al 1° settembre 2021, di una disposizione normativa che preveda l'applicabilità, ai sequestri preventivi ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzati alla confisca ex art. 240 c.p., della peculiare disciplina in materia di tutela dei terzi prevista dal titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011) si possa in qualche modo cercare di sostenere al momento l'applicabilità in via analogica anche a tali sequestri della disciplina contenuta nel titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011 (o eventualmente anche in via diretta, cercando di “sfruttare” il richiamo contenuto nell'art. 45 d.lgs. 159/2011 contenuto nel precedente titolo III del libro I del d.lgs. 159/2011: «La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV») e, altrimenti, in caso contrario, ricercare comunque nei principi generali dell'ordinamento una soluzione interpretativa nel senso appena indicato.

Segue. Strumenti processuali utili per regolare il rapporto fra il sequestro preventivo e la procedura esecutiva

Ad oggi (in attesa del 1° settembre 2021), come si è detto, alla prevalenza della confisca ex art. 240 c.p. di un bene immobile su un pignoramento trascritto anteriormente al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca sembrerebbe potersi giungere applicando analogicamente l'attuale disposizione di cui all'art. 104-bis, comma 1-quater disp. att c.p.p. (o addirittura in via diretta cercando di “sfruttare” il richiamo contenuto nell'art. 45 d.lgs. 159/2011 contenuto nel precedente titolo III del libro I del d.lgs. 159/2011) ovvero facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento.

Nel caso di applicazione (diretta o) per analogia dell'art. 104-bis, comma 1-quater disp. att c.p.p., l'intero titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011 si applicherebbe a tale tipo di sequestro, e pertanto l'art. 55 d.lgs. 159/2011 (facente parte di tale titolo) regolerebbe il conflitto fra il sequestro e il precedente pignoramento, con la conseguenza che dopo il sequestro l'azione esecutiva non potrebbe proseguire e verrebbe sospesa per poi estinguersi in caso di confisca definitiva oppure essere riassunta in caso di dissequestro definitivo.

Nel caso, invece, in cui, premessa la non applicabilità per analogia (né tantomeno in via diretta) di tali disposizioni, si giungesse (come fatto da Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2018, n. 30990) a riconoscere comunque che la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali (per confische di qualunque natura) sulle ragioni del creditore costituisce un principio generale dell'ordinamento e che, pertanto, ai fini della prevalenza della confisca ex art. 240 c.p. sul pignoramento immobiliare non occorre che il sequestro finalizzato alla confisca di un bene immobile sia stato trascritto prima del pignoramento, ma è sufficiente che la confisca intervenga quando il bene risulti ancora di proprietà del condannato e non sia quindi stato ancora trasferito all'aggiudicatario, si porrebbero dei problemi di natura “operativa”.

In tal caso, occorrerebbe infatti interrogarsi sulla sorte del processo esecutivo (precedentemente instaurato) fino all'adozione dell'eventuale confisca.

In effetti, non potendosi applicare l'art. 55 d.gs. 159/2011, sembrerebbe che le due procedure debbano procedere in parallelo salvo verificare se alla fine la confisca venga o meno disposta prima dell'aggiudicazione del bene immobile.

È evidente come ciò esponga al concreto rischio che, a fronte di un sequestro (eventualmente anche trascritto successivamente al pignoramento) finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p., il processo esecutivo proceda oltre, con il compimento di ulteriori atti esecutivi che infine potrebbero rivelarsi sostanzialmente inutili laddove intervenisse la confisca prima dell'aggiudicazione.

A fronte di tale rischio, ci si interroga su quale possa essere il modo per ovviare a tale rischio.

Ipotizzando che la soluzione possa essere (vista la prevalenza della futura eventuale confisca) individuata nella sospensione del processo esecutivo, a tal riguardo, non essendo (beninteso, in tale ipotesi) applicabile analogicamente la regola (ex art. 55 d.lgs. 159/2011) dell'immediata sospensione delle procedure esecutive a seguito di sequestro, occorre chiedersi in che modo si possa ottenere la sospensione del processo esecutivo.

A tal fine, vi è chi (Auletta A.) ha sostenuto che «occorrerà – verosimilmente – valorizzare l'esercizio dei poteri di direzione del processo esecutivo (art. 487 c.p.c.) (poteri valorizzati, con riferimento alla questione dei rapporti tra esecuzione da parte del creditore fondiario e fallimento da Cass. civ., 28 settembre 2018, n. 23482), avuto anche riguardo allo stato di avanzamento della procedura».

La medesima dottrina (Auletta A.) sostiene che «non sembra che, in mancanza di una disposizione esplicita come l'art. 55, Codice antimafia, si possa utilmente invocare l'art. 623 c.p.c.».

A ciò potrebbe obiettarsi che appare invece possibile ipotizzare che il G.E., messo al corrente del sequestro (dal Giudice che lo ha disposto ovvero dall'Amministratore Giudiziario), onde evitare il compimento di ulteriori atti esecutivi che potrebbero rivelarsi inutili in caso di successiva confisca e onde evitare inutili e dispendiose opposizioni, possa/debba sospendere l'esecuzione forzata ex art. 623 c.p.c. utilizzando quest'ultimo come “norma di chiusura in tema di poteri sospensivi innominati”. Infatti, come affermato da Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2013, n. 22814 (in un caso avente ad oggetto la confisca c.d. allargata prima che alla stessa venisse estesa l'applicazione della disciplina in materia di tutela dei terzi dettata dal titolo IV del libro I del d.lgs. 159/2011 e quindi un caso sostanzialmente sovrapponibile a quello qui in esame): «tale sospensione può ritenersi finalizzata all'operatività anche della confisca, quale misura di sicurezza, con prevalenza della medesima sulla procedura esecutiva civile, con la conseguente necessità - in estensione di tale ultimo principio – di sospendere la seconda, se del caso applicando - se non la normativa in tema di misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011, art. 55, - l'art. 623 c.p.c., norma di chiusura in tema di poteri sospensivi innominati del giudice dell'esecuzione civile, dettata a fini di coerenza dell'ordinamento processuale».

Sempre con riferimento all'art. 623 c.p.c., si evidenzia come in effetti lo stesso preveda tre grandi categorie di sospensione dell'esecuzione: sospensione disposta dalla legge; sospensione disposta dal Giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo; sospensione disposta dal G.E. e in quest'ultima tipologia rientra l'ipotesi della sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c. a seguito di opposizione del terzo ex art. 619 c.p.c.

Con riguardo all'art. 619 c.p.c., potrebbe ipotizzarsi l'utilizzo proprio di tale strumento processuale al fine di ottenere, nel peculiare caso in esame, la sospensione del processo esecutivo.

Con riferimento all'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., stando alla lettera dell'art. 619 c.p.c., sembrerebbe che la legittimazione a proporre opposizione di terzo spetti soltanto al “terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati” e, nel caso di specie, ciò non sarebbe ravvisabile atteso che a seguito del sequestro l'Erario non è ancora divenuto proprietario del bene (nella sopra richiamata Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2018, n. 30990, infatti, l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. era stata proposta dall'Agenzia del Demanio e dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata poiché era intervenuta la confisca definitiva).

Tuttavia, la dottrina (ex multis: Luiso P.F., Punzi C.) e la giurisprudenza (ex multis: Cass. civ., sez. III, 9 agosto 1997, n. 7413; Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1982, n. 5789; Corte app. Torino, sez. II, 3 gennaio 2018, n. 31; Trib. Rovigo, Tribunale Rovigo, 5 aprile 2016, n. 311; Trib. Como, sez. I, 22 settembre 2016, n. 1244) prevalenti osservano che, poiché il riferimento della legge ai diritti reali ha una portata meramente esemplificativa, il terzo potrebbe fondare l'opposizione di terzo sulla titolarità di un qualsiasi diritto, anche non di carattere reale, purché incompatibile con il diritto oggetto del pignoramento (cioè tale che la contemporanea esistenza dei due diritti sia giuridicamente impossibile) e prevalente (cioè opponibile al creditore procedente), diritto che sarebbe sempre prevalente se acquistato a titolo originario (e in questo senso può tornare utile il summenzionato obiter dictum con cui Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2018, n. 30990 ha preso indirettamente posizione a favore dell'acquisto a titolo originario, anche nel caso di confisca facoltativa, N.d.R.), nonché, se acquistato a titolo derivativo, nei casi di cui agli artt. 2913-2915 c.c.

Pertanto, per via di tale interpretazione dell'art. 619 c.p.c., potrebbe ipotizzarsi la proposizione, da parte dell'Amministratore Giudiziario, di un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., assumendo che lo stesso (o, se del caso, l'Erario) vanti sul bene oggetto dell'esecuzione immobiliare un diritto prevalente rispetto a quello del creditore procedente.

In conclusione

Al di là dei casi del sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. 159/2011 e dei sequestri cui tale disciplina espressamente si applichi (i.e. i sequestri finalizzati alla confisca cd. allargata ex art. 240-bis c.p. e finalizzati agli altri casi di confisca nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.), ove entra in azione la regola del divieto di proseguire azioni esecutive ex art. 55 d.lgs. 159/2011, nei restanti casi di sequestri preventivi ex art. 321, comma 2, c.p.p. (finalizzati alla confisca ex art. 240 c.p.), cui (in attesa del 1° settembre 2021) non si applica tale disciplina, si pone concretamente la questione del conflitto fra il sequestro preventivo che venga disposto su un beneimmobile e il pignoramento immobiliare precedentemente trascritto.

Giungendo comunque ad affermare la prevalenza, sul precedente pignoramento, di una confisca di qualunque genere, si pone il problema di evitare che i due procedimenti proseguano parallelamente e quindi di individuare gli eventuali strumenti processuali a tal fine utilizzabili.

Per quanto concerne, per l'appunto, gli strumenti processuali utilizzabili al fine di evitare che il processo esecutivo prosegua oltre, con il compimento di atti ulteriori che potrebbero poi rivelarsi inutili laddove la confisca intervenisse prima dell'aggiudicazione, la sospensione del processo esecutivo potrebbe essere ottenuta:

  • valorizzando l'esercizio dei poteri di direzione del processo esecutivo (art. 487 c.p.c.) da parte del G.E.;
  • utilizzandolo l'art. 623 c.p.c., da parte del G.E., come «norma di chiusura in tema di poteri sospensivi innominati del giudice dell'esecuzione civile, dettata a fini di coerenza dell'ordinamento processuale»;
  • ex art. 624 c.p.c. mediante la proposizione, da parte dell'Amministratore Giudiziario, di un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., assumendo che lo stesso (o, se del caso, l'Erario) vanti sul bene oggetto dell'esecuzione immobiliare un diritto prevalente rispetto a quello del creditore procedente.
Riferimenti
  • Auletta A., Rapporti tra sequestri e confische penali e procedimenti espropriativi alla luce di due recenti (e divergenti) arresti della Corte di Cassazione, 28 dicembre 2018;
  • Luiso F.P., Diritto processuale civile, III, Il processo esecutivo, IV ed., Milano, 2008, p. 261;
  • Punzi C., La tutela del terzo nel processo esecutivo, Milano, 1971, p. 197.

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