Variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa e danno da flessibilità

Sabrina Apa
07 Aprile 2021

In tema di danno ex art. 8 comma 2-bis d.lgs. n. 61/2000 (oggi sostituito dall'art. 10 comma 3 d.lgs. n. 81/2015) subito dal lavoratore a causa del mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni in ordine all'esercizio del potere di variazione della collocazione temporale della prestazione...

In tema di danno ex art. 8 comma 2-bis d.lgs. n. 61/2000 (oggi sostituito dall'art. 10 comma 3 d.lgs. n. 81/2015) subito dal lavoratore a causa del mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni in ordine all'esercizio del potere di variazione della collocazione temporale della prestazione, è illegittimo il comportamento del datore di lavoro che ha violato le disposizioni ex art. 3 d.lgs. n. 61/2000 commi 7 e 8, per non aver limitato l'utilizzo della clausola di variazione ai soli casi di sostituzione di lavoratori assenti e di esigenze aziendali urgenti e rilevanti e per non aver disposto le dovute maggiorazioni retributive.

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