La Redazione
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08 Aprile 2021

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Marzo.

Le sanzioni tributarie sono a carico della persona giuridica, non dell'amministratore di fatto

Cass. Civ. Sez. V – 30 marzo 2021, n. 8811, ord.

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 269/2003 (conv. dalla L. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto.

Azienda non funzionante: la vendita non è cessione d'azienda

Cass. Civ. – Sez. V – 30 marzo 2021, n. 8748, ord.

In presenza di una cessione di beni atti, nel loro complesso, all'esercizio di impresa, si deve ravvisare una cessione d'azienda, soggetta ad imposta di registro, mentre non può parlarsi di cessione di ramo d'azienda nel caso la cessione riguardi un immobile rimasto inattivo per anni, che è stato poi ristrutturato, in quanto non vi era un'azienda funzionante e suscettibile di essere ceduta come tale.

Responsabilità solidale del cessionario d'azienda ed estinzione della società

Cass. Civ. – Sez. V – 17 marzo 2021, n. 7545, sent.

In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di un ramo di azienda, la iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro delle imprese e conseguente estinzione.

In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di un ramo di azienda e di beneficium excussionis, la cancellazione della società cedente dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione costituiscono dimostrazione certa dell'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito, con conseguente immediata operatività della responsabilità sussidiaria della società cessionaria.

Indeducibili i compensi degli amministratori non previamente deliberati

Cass. Civ. – Sez. V – 16 marzo 2021, n. 7329, sent.

I compensi corrisposti agli amministratori di una società di capitali non sono deducibili se non previamente deliberati, atteso che la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell'obbligazione patrimoniale: qualora, infatti, la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., non sia stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria un'esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

Insider trading secondario: rileva la conoscibilità della natura privilegiata dell'informazione

Cass. Pen. – Sez. VI – 15 marzo 2021, n. 10068, sent.

Ai fini della configurabilità dell'illecito di insider trading secondario, non assumono alcuna decisività le modalità attraverso cui l'informazione privilegiata sia stata acquisita dall'accipiens, nè occorre provare la consapevole comunicazione dell'informazione da chi originariamente l'abbia detenuta. La sanzione amministrativa stabilita dall'art. 187-bis, comma 4, TUF, per la condotta di trading del cosiddetto insider secondario è incentrata, piuttosto, sulla conoscenza (o, meglio, conoscibilità) della natura privilegiata dell'informazione stessa in possesso dell'agente. Il sistema positivo delinea due distinte tipologie di illecito descritte a centri concentrici e, quindi tra loro concorrenti: l'illecito penale, oggetto della previsione di cui all'art. 184 TUF - in presenza di requisiti soggettivi e della condotta materiale ivi descritta - e un illecito amministrativo che copre, anche, condotte distinte sul piano oggettivo. Tale coincidenza non indica sovrapponibilità materiale ma solo la doppia punibilità, sul piano penale e della sanzione amministrativa, delle condotte dell'insider primario.

Il patto di famiglia per cessione di quote sociali è soggetto ad esenzione fiscale solo se riguarda il controllo della società

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 10 marzo 2021, n. 6591, sent.

Il patto di famiglia, avente ad oggetto partecipazioni che non permettano il controllo della società, non è soggetto all'esenzione fiscale di cui all'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990. Il trasferimento delle partecipazioni sociali dal disponente all'assegnatario rientra, infatti, nella previsione del citato art. 3, comma 4 ter, e non è soggetto all'imposta, solo qualora esse possano permettere il controllo, ai sensi dell'art. 2539, comma 1, n. 1, c.c., delle società ex art. 73, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 917/1986.

Fallimento in estensione: la notifica ai soci va effettuata nelle forme ordinarie

Cass. Civ. – Sez. VI – 10 marzo 2021, n. 6526, ord.

In caso di fallimento in estensione, la notifica ai soci illimitatamente responsabili della società fallita, ai fini della loro convocazione ex art. 147 l.fall., deve essere compiuta nelle forme ordinarie, e, dunque, ai sensi degli artt. 137 c.p.c. e ss. o a mezzo del sevizio postale. L'art. 15, comma 3, l.fall., giusta la sua formulazione, regola la sola ipotesi di instaurazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale, sia esso un imprenditore individuale o una società commerciale.

Per il fallimento della supersocietà di fatto occorre la prova della sua insolvenza

Cass. Civ. – Sez. VI – 4 marzo 2021, n. 6030, ord.

Per potersi dichiarare il fallimento della c.d. supersocietà di fatto, è necessario che la stessa risulti insolvente, posto che non si tratta di un fallimento dipendente, com'è, invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersocietà, ma autonomo. Il fallimento della supersocietà costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci; perciò, l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto), sia della sua insolvenza.

Distribuzione di utili non conseguiti: è indebito oggettivo dei soci

Cass. Civ. – Sez. VI – 4 marzo 2021, n. 6028, ord.

Il prelievo di somme dalle casse sociali da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti dalla società, comporta senz'altro il sorgere del diritto della società di ripetere le somme, che sono state concretamente distribuite, nei confronti di ciascun socio che le abbia fatte proprie.

Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio, e non è possibile distribuire acconti sui dividendi. La distribuzione di utili non effettivamente conseguiti configura un'ipotesi di indebito oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., che la società può far valere nei confronti dei soci.

Inadempimento dei sindaci da valutare per singole annualità

Cass. Civ. – Sez. VI – 4 marzo 2021, n. 6027, ord.

Il testo della norma dell'art. 2402 c.c. risulta univoco nell'indicare che quella spettante ai sindaci è una "retribuzione annuale", secondo quanto è coerente con la durata che connota, come scansione dell'attività di impresa, l'"esercizio sociale": è proprio con riferimento a tale unità di misura della singola annualità che l'inadempimento degli obblighi di controllo del sindaco deve venire a confrontarsi in relazione al riconoscimento del diritto di controllo.