Patrocinio a spese dello Stato e mediazione: alla Corte costituzionale la questione sul compenso per l’avvocatoFonte: Cass. Civ. sez. II, 31 agosto 2020, n. 18123 | DPR 30 maggio 2002 n. 115 | D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 | DPR 30 maggio 2002 n. 115 Articolo 85 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 3 | DPR 30 maggio 2002 n. 115 Articolo 74 | DPR 30 maggio 2002 n. 115 Articolo 75 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 24 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 36
08 Aprile 2021
Un avvocato chiedeva al Tribunale di Palermo la liquidazione dei compensi per l'attività svolta a favore di due clienti ammessi provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del COA di Palermo, nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria per diffamazione e lesione dell'identità personale, procedimento svoltosi dinanzi ad apposito Organismo di Mediazione e conclusosi con verbale di conciliazione.
Il Tribunale ha richiamato la pronuncia con cui la Suprema Corte ha escluso la possibilità di liquidare l'attività professionale svolta dall'avvocato in ambito di mediazione laddove non sia seguita dalla proposizione di domanda giudiziale (Cass. civ. n. 18123/20, v. la news Nessun compenso professionale se al termine del procedimento di mediazione non segue la proposizione della lite). Gli artt. 74 e 75 del d.P.R. 115/2002 limitano infatti l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del «processo» sia penale che civile ed alle le procedure «comunque connesse» ad un processo, con esclusione dal novero delle attività suscettibili di essere svolte con oneri a carico dell'Erario di tutta l'attività stragiudiziale (tra cui anche la mediazione) non seguita da instaurazione di un processo. Pur condividendo tale prospettazione e prendendo atto di come essa non sia superabile allo stato della legislazione vigente, il Tribunale ha sottolineato che «in un Ordinamento, qual è quello italiano, improntato a favorire la soluzione extragiudiziaria delle controversie, come è confermato tra l'altro dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 28/2010, appare contrario al pervasivo canone di ragionevolezza consentire al difensore della parte non abbiente di accedere ad una liquidazione con oneri a carico dell'Erario allorquando l'esito della mediazione risulti infruttuoso (e si renda perciò necessario l'avvio del processo civile), e negarla invece allorquando la controversia si definisca in ambito mediatorio». Inoltre «in caso di ammissione al patrocinio dello Stato per un procedimento mediatorio positivamente conclusosi con accordo tra le parti, il diritto al compenso del difensore sarebbe definitivamente compromesso, essendogli preclusa non solo la possibilità di ottenere la liquidazione dei compensi con oneri a carico dell'Erario, ma anche quella di chiedere compensi direttamente al cliente, ove si ponga mente al divieto ed alla sanzione di cui all'art. 85 T.U.S.G., nonché all'art. 29 del Codice Deontologico Forense». Tra le ulteriori censure, il provvedimento aggiunge che «non potrebbe considerarsi valido equipollente, ai fini sostanziali, l'eventuale revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta a seguito del sopraggiunto accordo tra le parti della mediazione, atteso che - indipendentemente dai plurimi profili di accettabilità di una soluzione che non implausibilmente potrebbe essere considerata contraria a canoni di correttezza - l'acclarata appartenenza della parte alla categoria dei non abbienti vanificherebbe comunque sul piano sostanziale l'effettività del diritto al compenso del difensore». Infine, sarebbe «contrastante col fondamentale canone di cui all'art. 3 Cost. - in assenza di ragioni per la constatata differenziazione - il diverso (più favorevole e non suscettibile di critiche di irragionevolezza) trattamento riservato dal Legislatore alla mediazione transfrontaliera».
Per questi motivi, il Tribunale solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. 115/2002, in relazione agli artt. 3, 24 e 36 Cost., nella parte in cui non prevedono che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, e che sia assicurato il pagamento del relativo compenso all'Avvocato con oneri a carico dell'Erario, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il processo non viene poi introdotto per essere intervenuta conciliazione delle parti.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |