Lo stato scivoloso della carreggiata integra il caso fortuito solo quando si presenti come fatto imprevedibile

09 Aprile 2021

Il fondo bagnato impone maggiore prudenza al conducente, in quanto tale circostanza, per comune esperienza, comporta una riduzione della presa sull'asfalto da parte delle ruote.

Lo ha stabilito la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9832/21, depositata in cancelleria il 12 marzo.

Il caso.

L'imputato veniva tratto a giudizio per il delitto di omicidio colposo perché, alla guida dell'autovettura, per colpa consistita nella violazione degli artt. 140 c. 1, 141 c.c. 2 e 4, e 191 c.d.s., investiva un pedone che stava attraversando la strada, cagionandone il decesso.

All'esito del giudizio abbreviato, il G.U.P. riconosceva l'imputato responsabile del reato ascritto e lo condannava, con le attenuanti generiche e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
All'esito del gravame, la Corte di appello confermava integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato denunciando: 1) contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione della C.T. di parte, e travisamento della prova in ordine alle condizioni di luminosità al momento del fatto e allo stato psicofisico del pedone che, all'esito dell'esame autoptico, risultava ampiamente positivo all'alcool; 2) carenza di motivazione in relazione alle osservazioni critiche formulate in merito alla C.T. del P.M. concernenti il calcolo delle velocità, le posizioni del veicolo e della vittima e la possibilità di avvistamento reciproco, le condizioni del manto stradale, nonché le dichiarazioni rese dal passeggero presente nel veicolo dell'imputato.

La sentenza della Cassazione.

La Suprema Corte, ritenuti infondati i motivi, ha rigettato il ricorso.

Preliminarmente, la Sezione rileva che, in presenza di doppia conforme, il Giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado che, lette congiuntamente, si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico e inscindibile.

Nel merito, il ricorso non si misura con la pietra portante di entrambe le sentenze di merito, che si fondano sulla testimonianza resa dalla donna che conduceva il veicolo che seguiva quello dell'imputato, che ha visto che il pedone, ad andatura del tutto normale, era ormai arrivato circa a metà della strada quando è stato investito.

In relazione ai singoli temi:

  • l'eventuale fondo bagnato avrebbe imposto maggiore prudenza al conducente, in quanto tale circostanza, per comune esperienza, comporta una riduzione della presa sull'asfalto da parte delle ruote, mentre lo stato scivoloso della carreggiata può integrare il caso fortuito solo quando si presenti come fatto improvviso e imprevedibile;
  • la visibilità non era da ritenersi esclusa, stante il momento del crepuscolo, la presenza dei fari delle auto e le luci dell'attiguo locale;
  • alla luce delle relazioni dei consulenti emerge che il pedone, il quale non avendo strisce pedonali in prossimità era in posizione di precedenza, non poteva avvistare il veicolo dell'imputato, mentre il conducente aveva tutta la possibilità di vedere il pedone;
  • circa il dedotto stato psicofisico del pedone, dalla testimonianza si evince che lo stesso deambulava in modo normale e che, comunque, al momento dell'incidente era in posizione eretta.

In conclusione, non sussistono i denunciati travisamenti, mentre l'impugnazione si rileva in buona parte aspecifica e comunque protesa a una ricostruzione alternativa delle emergenze già accertate e valutate dai giudici di merito.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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