Lo stato scivoloso della carreggiata integra il caso fortuito solo quando si presenti come fatto imprevedibile
09 Aprile 2021
Lo ha stabilito la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9832/21, depositata in cancelleria il 12 marzo.
Il caso. L'imputato veniva tratto a giudizio per il delitto di omicidio colposo perché, alla guida dell'autovettura, per colpa consistita nella violazione degli artt. 140 c. 1, 141 c.c. 2 e 4, e 191 c.d.s., investiva un pedone che stava attraversando la strada, cagionandone il decesso. All'esito del giudizio abbreviato, il G.U.P. riconosceva l'imputato responsabile del reato ascritto e lo condannava, con le attenuanti generiche e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
La sentenza della Cassazione. La Suprema Corte, ritenuti infondati i motivi, ha rigettato il ricorso. Preliminarmente, la Sezione rileva che, in presenza di doppia conforme, il Giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado che, lette congiuntamente, si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico e inscindibile. Nel merito, il ricorso non si misura con la pietra portante di entrambe le sentenze di merito, che si fondano sulla testimonianza resa dalla donna che conduceva il veicolo che seguiva quello dell'imputato, che ha visto che il pedone, ad andatura del tutto normale, era ormai arrivato circa a metà della strada quando è stato investito. In relazione ai singoli temi:
In conclusione, non sussistono i denunciati travisamenti, mentre l'impugnazione si rileva in buona parte aspecifica e comunque protesa a una ricostruzione alternativa delle emergenze già accertate e valutate dai giudici di merito.
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |