Cessione di azienda: autonomia funzionale e quaestio facti

12 Aprile 2021

Entro quali limiti il ricorso ex art. 360 n. 3 c.p.c. può ritenersi ammissibile qualora si contesti, in relazione all'art. 2112 c.c., l'accertata insussistenza dell'autonomia funzionale del ramo aziendale ceduto?

Entro quali limiti il ricorso ex art. 360 n. 3 c.p.c. può ritenersi ammissibile qualora si contesti, in relazione all'art. 2112 c.c., l'accertata insussistenza dell'autonomia funzionale del ramo aziendale ceduto?

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno dell'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato della Corte di cassazione.

L'accertamento in questione, infatti, comporta una individuazione e selezione di elementi fattuali concreti e, successivamente, il loro apprezzamento, il che deve ritenersi "appannaggio" del giudice di merito, costituendo una quaestio facti non censurabile in sede di legittimità.

La denuncia di "falsa applicazione di legge", infatti, implica l'applicazione alla fattispecie concreta -così come accertata giudizialmente e non contestata - di una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (c.d. "vizio di sussunzione").

Laddove si intenda contestare la ricostruzione della vicenda storica, la censura dovrà essere fondata sull'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma entro le linee interpretative fornite dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (nn. 8053 e 8054 del 2014).

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