Part-time verticale superiore al 50%: nessuna decurtazione dei permessi 104
12 Aprile 2021
Se il contratto di part-time verticale prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di giorni superiore alla metà di quelli previsti per il full-time è previsto comunque il riproporzionamento dei permessi ex l. n. 104/92?
È necessario innanzitutto rammentare che l'abrogazione del d.lgs. n. 61/2000 ad opera dell'art. 55 d.lgs. n. 81/2015, non ha determinato il venir meno dei principi enunciati dalla giurisprudenza con riferimento al primo testo normativo, tenuto conto che l'art. 7 del nuovo decreto legislativo conserva la distinzione tra “diritti” e “trattamento economico e normativo” e, tra i primi, si è ritenuto possibile annoverare i permessi di cui alla l. n. 104/1992.
Questi, infatti, essendo funzionalmente diretti ad assicurare la continuità nelle cure e nell'assistenza del familiare disabile, acquistano rilevanza nella tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.
Con il messaggio n. 45 del 19 marzo 2021, l'INPS ha precisato che in caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. Analogamente per il part-time di tipo verticale o misto fino al 50%.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile - senza riproporzionamento - in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tali ipotesi, non dovrà essere effettuata alcuna decurtazione in ragione del ridotto orario di lavoro. |