Il professionista non può essere paragonato ad un privato non soggetto all'obbligo di possedere una PECFonte: C.T.R. Potenza Basilicata sez. I, 1 dicembre 2020, n. 145 | D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159 Articolo 14 | D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159 | L. 11 marzo 2014 n. 23 | DPR 29 settembre 1973 n. 600 Articolo 26 quater | DPR 29 settembre 1973 n. 600 | DL 29 novembre 2008 n. 185 Articolo 16 | DL 29 novembre 2008 n. 185 | L. 28 gennaio 2009 n. 2
12 Aprile 2021
Il contribuente riceveva atto di pignoramento per il recupero delle somme richieste in pagamento attraverso due cartelle esattoriali. Avverso tale atto proponeva ricorso sostenendo l'inesistenza dei crediti per omessa notifica delle relative cartelle. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo la regolare notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento e allegando la documentazione comprovante la regolarità dell'avvenuta notifica. La Commissione Tributaria Provinciale di Matera riteneva l'illegittimità della notifica via PEC a soggetto privato, non sussistendo a carico di quest'ultimo obbligo di dotarsi d'indirizzo di posta elettronica. Avverso la decisione le Entrate hanno proposto appello eccependo error in giudicando relativamente alla ritenuta illegittimità della cartella notificata via PEC.
La CTR Basilicata ritiene l'appello fondato, rilevando che “l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015 (attuativo della delega fiscale contenuta nella l. n. 23/2014) ha modificato l'art. 26 del d.P.R. 600/1973, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata” e che “in forza della norma testé citata, dal 1 giugno 2016, la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può essere eseguita esclusivamente a mezzo PEC”. Secondo i giudici, dunque, “il professionista ai fini della PEC non può essere paragonato/ritenuto privato non soggetto all'obbligo di possedere una casella di posta elettronica in virtù dell'art. 16 del d.l. 185/2008 come convertito dalla l. 2/2009”. Da tanto ne discende, con riferimento al caso di specie, che “le notifiche degli atti prodromici del presente giudizio sono da ritenersi regolari con la conseguenza che nessuna prescrizione si è verificata, dovendosi considerare valido l'atto interruttivo rappresentato dalla notifica a mezzo PEC dell'avviso di accertamento prodromico”.
Fonte: Ilprocessotelematico.it |