Rimborso delle maggiore imposte di IRES e IRAP non ancora prescritte. Possibile?

Giuseppe Durante
14 Aprile 2021

È possibile chiedere ed ottenere il rimborso delle maggiori imposte (IRES, IRAP) dalla mia impresa per le annualità 2016/2020, non ancora prescritte?

È possibile chiedere ed ottenere il rimborso delle maggiori imposte (IRES, IRAP) dalla mia impresa per le annualità 2016/2020, non ancora prescritte? Faccio riferimento anche alla sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2020 con la quale è stata confermata la legittimità costituzionale rispetto all'indeducibilità IMU versata per i beni strumentali all'attività d'impresa per l'anno 2012.

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 262 del 19/11/2020 richiamata nel quesito ha fatto discutere non poco in considerazione del fatto che la pronuncia ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 14 del D.lgs. n. 23/2011 nella versione vigente nel 2012 nella parte in cui la norma prevedeva l'indeducibilità integrale (IRES- IRPEF) dell'IMU versata per gli immobili strumentali rispetto all'attività d'impresa.

La Corte, nel caso di specie, ha motivato la sua pronuncia sulla base della violazione del principio di ragionevolezza e capacità contributiva ex artt. 3 e 53 Cost., ritenendo che “se è vero che il legislatore è libero di modulare il carico fiscale per esigenze di gettito, deve però farlo rispettando i principi istitutivi del tributo. In altri termini, se l'obbiettivo era aumentare la pressione fiscale,il legislatore avrebbe dovuto farlo in modo trasparente e rispettando il principio di uguaglianza; quindi, aumentando l'aliquota di riferimento dell'imposta e non intervenendo sulla deducibilità di un costo effettivo ed inerente all'attività d'impresa”.

Per quanto, la pronuncia della Corte Costituzionale abbia ad oggetto unicamente l'anno d'imposta 2012 e, per quanto la stessa Consulta abbia chiarito che i principi generali espressi non possono essere estesi alle annualità successive in ordine ai quali comunque il legislatore ha previsto una deducibilità parziale del costo IMU (2014/2018 del 20%; 2019 del 50%; 2020/2021 del 60%; da ultimo nel 2022 al 100%), tuttavia, non è esclusa la possibilità di potere presentare istanze di rimborso delle maggiori imposte versate (IRES e IRPEF) riferite agli anni 2016/2020 in ordine ai quali non sono ancora decorsi i 48 mesi utili per formalizzare l'istanza di rimborso all'ADE.

L'eventuale, possibile diniego dell'AdE potrà essere impugnato davanti al giudice tributario ex art. 19 del D.lgs.n. 546/1992, evidenziando in particolare modo, la violazione dell'art. 3 della Cost., ossia, il fatto che il mancato riconoscimento della deducibilità del costo IMU che nel caso de quo ha il crisma della effettività e dell'inerenza rispetto ad un bene strumentale all'attività d'impresa, lede sicuramente il principio di ragionevolezza da cui non è possibile prescindere e su cui bisognerà fare leva in sede giudiziale.

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