Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: per il Tribunale di Cuneo non occorre l’estratto autentico

14 Aprile 2021

Ai fini della concessione di decreto ingiuntivo, le fatture elettroniche, laddove prodotte in formato “.xml”, costituiscono duplicati informatici e possono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, c. 2, c.p.c.
Massima

Ai fini della concessione di decreto ingiuntivo, le fatture elettroniche, laddove prodotte in formato “.xml”, costituiscono duplicati informatici ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera i-quinquies del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005 e, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 3-ter, del d.lgs. 127/2015, possono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.

Il caso

Il Tribunale di Cuneo, cui è stata chiesta la concessione di un decreto ingiuntivo, ha rilevato che il credito era ingiunto in virtù di fatture elettroniche che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non risultavano allegate in formato .xml ma con semplici scansioni delle relative copie cartacee. Ritenuta per tale motivo la domanda non sufficientemente provata, ha invita il creditore a depositare entro trenta giorni le fatture elettroniche nel predetto formato ovvero altra documentazione comprovante il credito fatto valere. Il ricorrente ha integrato la documentazione limitandosi a depositare i predetti file nel formato richiesto ed il Giudice ha quindi concesso il decreto ingiuntivo, osservando che le fatture elettroniche così prodotte costituiscono duplicati informatici ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera i-quinquies del CAD e, visto l'esonero dall'obbligo di annotazione di cui all'art. 1, comma 3-ter, d.lgs. n. 127/2015, possono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.

La questione

La questione che si è subito posta con l'entrata in vigore dell'obbligo di fattura elettronica prima verso la P.A. e poi verso i privati è quella relativa alla sufficienza di tale documento quale prova scritta idonea alla concessione dell'ingiunzione ai sensi degli artt. 633 n. 1 e art. 634 c.p.c. o della perdurante necessità degli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss. c.c. o prescritte dalle leggi tributarie, richiesti al comma 2 di tale disposizione del codice di rito nei casi di crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività.

Le soluzioni giuridiche

Come noto, nella giurisprudenza di merito si sono formati due orientamenti.

1) Perdurante necessità dell'estratto autentico.

Secondo una prima corrente di pensiero, tali fatture non soddisfano da sole il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c., se non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, comma 2, c.p.c. non solo e non tanto a fini di attestazione della copia della fattura all'originale quanto piuttosto di verifica della regolarità dei registri o delle scritture, funzione che non è venuta meno con l'entrata in vigore del Sistema di Intercambio, il quale garantisce esclusivamente l'autenticità delle fatture generate e trasmesse in formato .xml quali duplicati informatici secondo il CAD, ma non anche appunto la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere inserite. L'esonero previsto dall'art. 1, comma 3-ter, d.lgs. n. 127/2015 per i soggetti obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche non è equivalente ad un'attestazione di regolare tenuta, la quale anzi deve essere esclusa proprio per l'insussistenza di un obbligo di tenuta dei registri. L'art. 634 non è stato modificato con l'introduzione delle fatture elettroniche, sicché in mancanza di deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili non può essere accolta la domanda di pronuncia di ingiunzione di pagamento.

Si sono espressi in tal senso il Tribunale di Vicenza con decreto del 25 ottobre 2019 e il Tribunale di Padova con decreto del 25 maggio 2020.

2) Sufficienza del duplicato informatico in formato .xml della fattura elettronica

Secondo altro orientamento, che allo stato appare maggioritario, le fatture elettroniche in formato .xml trasmesse tramite SDI sono duplicati informatici ai sensi del CAD assolutamente indistinguibili dai loro originali, documenti informatici autentici ed immodificabili che possono essere scaricati da “fonte/terzo qualificato” come l'Agenzia delle Entrate, quindi devono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.

Proprio per tali ragioni, l'art. 1, comma 3-ter, d.lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, cosicché per tali soggetti devono ritenersi venuti meno sia l'obbligo di tenere i predetti registri sia, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2, c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare.

Si sono espressi in tal senso il Tribunale di Padova con decreto dell'8 agosto 2019 e il Tribunale di Verona con decreto del 29 novembre 2019. Mostra di condividere tale orientamento il Tribunale di Cuneo con il decreto 5 febbraio 2021 qui in commento, che ha il pregio di rammentare che, trattandosi di documenti ed in particolare duplicati informatici, la produzione in giudizio delle fatture elettroniche dovrà avere ad oggetto i relativi file in formato .xml e non semplici scansioni in formato pdf o immagine di stampe cartacee.

Osservazioni

Già prima dell'avvento della fattura elettronica la necessità dell'estratto autentico notarile ai fini della concessione dell'ingiunzione era stata posta in discussione e diverse prassi giudiziarie ne consentivano la sostituzione con documenti meno formali ma ritenuti a tali fini equipollenti, quali l'autentica del segretario comunale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia od altre autocertificazioni.

Se è vero, da un lato, che con l'introduzione della fattura elettronica non è stato (ancora) modificato l'art. 634, è altrettanto vero che gli argomenti a sostegno della sufficienza del duplicato informatico hanno convincenti basi normative e tecniche, oltre ad apparire maggiormente conformi alla ratio della digitalizzazione dei procedimenti contabili e giudiziari, senza lesione (anzi, nel rispetto) di garanzie sostanziali e processuali. Per tali ragioni, il provvedimento cuneese qui esaminato è senz'altro condivisibile.

Riferimenti
  • N. Gargano, Deposito telematico di un ricorso per ingiunzione su fattura elettronica, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.
  • L. Sileni, Deposito del ricorso per decreto ingiuntivo su fattura elettronica: quali documenti devo allegare a sostegno della domanda?, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.
  • G. Vitrani, Deposito telematico ricorso per decreto ingiuntivo su fattura elettronica (PCT), in ilprocessotelematico.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

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