Redazione scientifica
15 Aprile 2021

La seconda sezione civile ha trasmesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite con riferimento ad una serie questioni riguardanti la procura speciale per il ricorso in Cassazione, per le quali non si riscontrano soluzioni uniformi.

In una controversia tra proprietari di fondi confinanti riguardante il regolamento di confini tra le rispettive proprietà, i convenuti proponevano ricorso per Cassazione.

La Corte ha ritenuto di dover esaminare con priorità l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata con il controricorso. Nel caso specifico, nella copia del ricorso per Cassazione notificata mancava del tutto la trascrizione della procura speciale alle liti, che risultava, invece, apposta a margine dell'originale del ricorso depositato in cancelleria. La copia notificata recava esclusivamente la dicitura «vi è procura speciale» con in calce la sigla del difensore.

La fattispecie concreta offre lo spunto alla S.C. per un'attenta e completa ricognizione di alcune questioni riguardanti la procura speciale nel ricorso per Cassazione.

La disciplina di riferimento

Procedendo con ordine, i Giudici di legittimità evidenziano che la disciplina della procura speciale per il ricorso in cassazione è contenuta negli artt. 365 (secondo cui il ricorso, indirizzato alla Corte di cassazione, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale), 366 (a mente del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della procura, se conferita con atto separato), 369, comma secondo, c.p.c. (che impone, a pena di improcedibilità dell'impugnazione, anche il deposito della procura speciale conferita con atto separato). Si precisa che la nozione di procura speciale contenuta nelle norme che regolano il giudizio di cassazione ha una valenza diversa da quella che figura nell'art. 83 c.p.c.: quest'ultima disposizione designa, in contrapposizione alla «procura generale», la procura relativa ad un determinato giudizio o gruppo di giudizi, mentre gli artt. 365 e ss. c.p.c. stanno invece a sottolineare l'esigenza che la procura sia conferita ex professo con particolare e preciso riferimento alla fase o grado del processo da instaurarsi dinanzi alla Cassazione, in modo che, ogni qualvolta si tratti di adire il giudice di legittimità, la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta ed attuale di dare vita a quella determinata fase processuale e che a tanto si determini sulla base di una specifica e ponderata valutazione della sentenza da impugnare o, comunque, delle peculiari situazioni già determinatesi nel corso delle pregresse fasi processuali.

Occorre - più in particolare - che la procura per il giudizio di cassazione: a) sia stata rilasciata in data successiva alla pronuncia impugnata; b) conferisca espressamente al difensore il potere di difendere in cassazione con riferimento alla sentenza impugnata; c) sia anteriore o coeva alla notifica del ricorso.

La nozione di specialità della procura: il profilo oggettivo

I Giudici sottolineano, quindi, che la procura per il giudizio di cassazione si connota per due profili di specialità. Sotto un primo profilo, oggettivo, il mandato speciale deve essere riferibile alla specifica pronuncia impugnata e al giudizio di cassazione che la parte abbia inteso proporre, salvo poi a precisarsi che tale condizione può essere soddisfatta dalla sua stessa collocazione topografica (per la procura a margine: Cass. civ., sez. un., 11178/1995; per la procura in calce: Cass. civ., n. 15692/2009), sempre che il contrario non risulti dall'atto.

…e il profilo temporale

Il requisito di specialità in senso temporale richiede che il mandato ad litem sia stato conferito dopo la pronuncia impugnata e prima della notifica del ricorso. Non è invece necessario che sia stata conferita prima della stessa stesura dell'impugnazione, com'è sembrato prescrivesse l'art. 365 c.p.c.

E' necessaria la trascrizione della procura nella copia notificata del ricorso?

Secondo l'orientamento più restrittivo, la trascrizione della procura nella copia notificata del ricorso costituisce l'unica modalità utile per accertarne l'anteriorità rispetto alla notifica dell'impugnazione, pur non occorrendo anche l'indicazione della data di rilascio. Si osserva, in proposito, che la notifica dell'impugnazione si esegue, a norma dell'art. 137 c.p.c., mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi e, pertanto, se la copia non contiene la procura, deve presumersi che anche l'originale ne sia priva (prima o al momento della notifica: Cass. civ. 12652/1995; Cass. civ., n. 927/1997; Cass. civ., n. 8606/1998).

La tesi dominante nella giurisprudenza di legittimità è tuttavia nel senso che, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non è richiesta la sua integrale trascrizione nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi - purché univoci - alla certezza che esso sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (Cass. civ., n. 7474/2020; Cass. civ., sez. un., n. 17866/2013).

La distinzione tra procura rilasciata a margine o in calce al ricorso oppure su foglio separato

Si suole distinguere – inoltre - a seconda che il mandato sia conferito a margine o in calce al ricorso, o sia invece apposto su foglio separato.

Per la prima ipotesi, è stato affermato (Cass. civ., n. 6334/1994) che qualora la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione della sottoscrizione della parte, presenti sull'originale, non siano stati riportati nella copia notificata, non si determina l'inammissibilità del ricorso, ove la copia contenga la trascrizione o l'indicazione della procura o anche l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione (Cass. civ., n. 10813/1996; Cass. civ., n. 8209/1992; Cass. civ., sez. un., n. 4817/1984), ma con la precisazione che la certezza dell'anteriorità non è ricavabile dalla data del mandato risultante dall'originale, poiché il potere certificante del difensore, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. riguarda l'autografia della sottoscrizione e non si estende ad altre formalità e, in particolare, alla data (in tale senso anche Cass. civ., n. 933/1997; Cass. civ., n. 7011/1997). Non sarebbe sufficiente la sola presenza del mandato sull'originale, ove manchi un qualche richiamo o riferimento alla procura sulla copia notificata alla controparte.

Ma per altro filone giurisprudenziale (sempre di legittimità) «la mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine o in calce al ricorso: in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione» (così Cass. civ., n. 15086/2005; Cass. civ., n. 15354/2004; Cass. civ., n. 13077/2004; Cass. civ., n. 462/1999; Cass. civ., n. 7011/1995). Da tale prospettiva, sembrerebbe superflua qualsiasi indicazione sulla copia, dovendosi far riferimento solo alla presenza della procura sull'originale depositato (come sembra opinare anche Cass. civ., n. 11513/2007), ma ciò nonostante anche in tale occasione non si è mancato tuttavia di evidenziare come sul ricorso notificato fosse effettivamente presente l'annotazione «vi è mandato a margine» che unitamente alla conformità dell'atto all'originale, attestata dall'ufficiale giudiziario vale ad integrare elemento idoneo a far ritenere alla parte l'esistenza del mandato speciale.

Condizioni più restrittive sono state talvolta richieste quando la procura fosse apposta su foglio separato, nel qual caso, dal combinato disposto degli artt. 360, comma 1, n. 5 e 369, comma 2, n. 3, c.p.c., si è desunta la necessità di una specifica corrispondenza tra originale e copia notificata del ricorso (Cass. civ. n. 5712/1996; Cass. civ., n. 10821/2000), potendosi tuttavia obiettare che – anche in tal caso – il controllo sull'anteriorità del mandato potrebbe comunque aver luogo direttamente sull'originale, che deve essere ugualmente depositato in cancelleria nel termine dell'art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità.

L'impostazione ribadita di recente dalla Corte

Peraltro, la Cassazione ha ribadito anche di recente che i requisiti di ammissibilità del ricorso (anteriorità della procura rispetto alla notifica dell'impugnazione, conferimento del potere specifico di rappresentare la parte nel giudizio di legittimità, rilascio della procura successivo alla sentenza impugnata) si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell'atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata, restando irrilevante che ne non sia indicata la data del rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità.

In definitiva…

Attesa la necessità che siano più nettamente definite le regole formali e i criteri che condizionano l'ammissibilità del ricorso anche allo scopo di evitare restrizioni eccessive per l'accesso al processo, oltre che nell'ottica di bilanciare l'esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella ad un equo processo, ricavabile dall'art. 6 CEDU (così Cass. civ., sez. un., 26338/2017), occorre stabilire:

a) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell'anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell'impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l'esame dell'originale depositato in cancelleria;

b) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia;

c) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato.

In questo quadro, avvertono sempre i Giudici di legittimità, non rinvenendosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione soluzioni uniformi, è opportuno sottoporre la questione alle Sezioni Unite.