Il Fisco non può chiedere ai soci somme diverse da quelle concordate con la società di persone
15 Aprile 2021
L'Agenzia delle Entrate non può chiedere ai soci della Sas, che non abbiano partecipato all'accertamento con adesione della società (e il cui reddito coincide pro quota con quello della società partecipata), somme maggiori e diverse da quelle con essa concordate. Deve trovare applicazione il principio costituzionale della parità di trattamento e quello della capacità contributiva. I Giudici della Corte Cassazione, con sentenza n. 9392, dello scorso 9 aprile, hanno accolto il ricorso di una contribuente, affermando che l'Erario deve procedere al recupero per trasparenza nei confronti dei soggetti estranei al procedimento di accertamento con adesione (art. 5 c. 1 TUIR).
In caso di adesione soltanto da parte di alcuni soggetti, gli altri – che non hanno aderito o che non hanno partecipato al contraddittorio – benché ritualmente convocati, ricevono un atto di accertamento fondato sull'adesione intervenuta nei confronti dei soggetti aderenti e, dunque, beneficiano della riduzione di imposta concessa agli stessi (cfr. Cass. 8 maggio 2019 n. 12137). Infatti, nell'accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato all'accertamento con adesione (che ha invece coinvolto la società), devono comunque trovare applicazione, come già espresso, il principio costituzionale della parità di trattamento e quello della capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., sicchè l'Agenzia, anche in base ai principi di razionalità e non contraddizione, non può chiedere ai soci somme diverse da quelle concordate con la società di persone.
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