La Redazione
16 Aprile 2021

Con una serie di risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruibilità del superbonus 110%, di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), da parte di enti non commerciali

Con una serie di risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruibilità del superbonus 110%, di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), da parte di enti non commerciali, quali Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale).

Gli interpelli sono stati presentati da una serie di Enti, tra cui fondazioni, proprietari di immobili, che chiedevano appunto di sapere a quali soggetti sia applicabile la disciplina di favore di cui al Superbonus e per quali tipologie di intervento.

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte n. 249, 250, 251, 252, ha così confermato precedenti orientamenti interpretativi (si fa riferimento, in particolare, alle Circolari del 2020 n. 24/E e n. 30/E, e alla risoluzione n. 60/E del 2020), e ha affermato che per i soggetti non commerciali (Onlus, Odv, Aps), individuati dalla lettera d-bis), del comma 9 dell'art. 119, la detrazione maggiorata del 110% spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto dei medesimi interventi (ad esclusione dei lavori eseguiti su unità abitative di pregio ovvero censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9). Non opera neanche la limitazione relativa alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione è riferita soltanto alle persone fisiche.

Con la risposta n. 253, l'Agenzia delle Entrate si pronuncia anche sull'applicazione del regime agevolativo ad una cooperativa sociale di produzione lavoro, Onlus di diritto (così come nella precedente risposta n. 239).

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