Limitazione della responsabilità genitoriale e omessa nomina di un curatore speciale: il procedimento è nulloFonte: Cass. Civ. sez. I, 26 marzo 2021, n. 8627 | Cod. Proc. Civ. Articolo 75 | Cod. Proc. Civ. Articolo 78 | Cod. Proc. Civ. Articolo 112 | Cod. Civ. Articolo 336 bis | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 111 | Cod. Civ. Articolo 336 | L. 28 marzo 2001 n. 149 | L. 28 marzo 2001 n. 149 Articolo 37 | Cod. Civ. Articolo 78 | Cod. Proc. Civ. Articolo 354 | Cass. Civ. sez. I, 6 marzo 2018, n. 5256 | Cass. Civ. sez. I, 12 novembre 2018, n. 28998 | Cass. Civ. sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132
19 Aprile 2021
R.M. – madre di R.A. e di N.M.R. - e N.V. – padre di N.M.R. – proponevano reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro aveva affidato le minori al servizio sociale ed il collocamento di N. presso la zia materna, assumendo che la limitazione della responsabilità genitoriale di R.M. era stata disposta a seguito di un'istruttoria lacunosa. Il reclamo veniva respinto con decreto dalla Corte di appello di Catanzaro. R.M. e N.V. proponevano ricorso per Cassazione denunciando - per quanto qui di interesse -, con il primo motivo di ricorso, la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 75,78,112 c.p.c., art. 336-bis c.c., in relazione all'art. 111 Cost., comma 6, in quanto la Corte d'appello aveva deciso nonostante nel giudizio fosse mancata la nomina di un curatore speciale che rappresentasse le minori in giudizio a tutela dei loro interessi.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, richiamando l'orientamento secondo cui «nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla l. 149/2001, art. 37, comma 3 richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1 con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contradditorio (Cass. civ., n. 5256/2018)» e precisando che il suddetto orientamento risulta applicabile al decreto della Corte d'appello impugnato, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio afferente alla responsabilità genitoriale (Cass. civ. n. 28998/2018; Cass. civ., n. 6132/2015). |