Istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello: in quale fascicolo telematico va depositata?

19 Aprile 2021

Devo proporre un'istanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza di appello, ex art. 373 c.p.c.. Il deposito va eseguito nello stesso fascicolo processuale telematico relativo al giudizio nel quale è stata emessa la sentenza di appello gravata con il ricorso per Cassazione?

Devo proporre un'istanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza di appello, ex art. 373 c.p.c.. Il deposito va eseguito nello stesso fascicolo processuale telematico relativo al giudizio nel quale è stata emessa la sentenza di appello gravata con il ricorso per Cassazione? In caso di risposta negativa, bisogna effettuare il deposito nel Registro Civile o nel Registro della Volontaria Giurisdizione? Qual è l'ammontare del contributo unificato di iscrizione a ruolo? Il certificato attestante la pendenza del ricorso per Cassazione, ora che è stato avviato il PCT in Cassazione, può essere acquisito o comunque rilasciato anche telematicamente, previo pagamento del diritto di certificazione e dell'eventuale bollo?

L'istanza ex art. 373 c.p.c., pur potendo sembrare un procedimento incidentale e collegato al giudizio di Appello, dovrà essere iscritto a ruolo come procedimento autonomo assumendo pertanto un nuovo numero di ruolo.

L'iscrizione a ruolo dovrà essere depositata nel registro civile e dovrà essere inserito come oggetto della domanda “Istanza sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c.” (Codice domanda: 014001) e il contributo unificato dovrà essere versato in misura fissa pari ad € 98,00, oltre alla marca da bollo pari a € 27,00.

Al momento in cui si scrive, il certificato attestante la pendenza del ricorso per Cassazione dovrà necessariamente essere richiesto e rilasciato in forma cartacea alla cancelleria della Suprema Corte dietro pagamento dei diritti di certificazione di € 3,84 con marca da bollo tradizionale. Ne peraltro detta produzione potrà essere sostituita dall'estrazione di copia conforme dal fascicolo telematico atteso che, a parere di chi scrive, la facoltà di attestare atti e provvedimenti estratti dal fascicolo telematico deve intendersi espressamente esclusa in virtù del tenore letterale del comma 9-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012.

Infatti, come si evince dal dato letterale, la facoltà di estrarre ed attestare copia di atti e provvedimenti dal fascicolo informatico si applica ai soli procedimenti elencati nell'art. 16-bis e quindi solo per quei procedimenti pendenti presso gli uffici in cui vi è l'obbligo di deposito telematico, ovvero Tribunali e Corti di Appello.

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