Buona fede e correttezza nel lavoro festivo
19 Aprile 2021
Entro quali limiti può ritenersi valida una clausola inserita nel contratto individuale di lavoro in cui il lavoratore si dichiara disponibile a svolgere la propria prestazione in giorni festivi infrasettimanali?
L'astensione dal lavoro durante le festività infrasettimanali, diversamente dalle ferie e dal riposo settimanale, non è oggetto di tutela costituzionale (art. 36 Cost). Questi ultimi, infatti, sono finalizzati a tutelare un bene primario della persona – rectius il recupero delle energie psico-fisiche- non suscettibile di alcun bilanciamento con altri diritti anch'essi aventi copertura costituzionale, mentre le festività non tutelano immediatamente il diritto alla salute ma l'esigenza di consentire la celebrazione comunitaria di ricorrenze profondamente radicate nella tradizione, non solo religiosa, ovvero legate a particolari significati e valori civili. Per tale ragione il diritto di astensione in queste occasioni è ritenuto disponibile da parte del lavoratore (art. 5 l. n. 260/1949) nell'ambito della contrattazione individuale ma non a livello collettivo, con conseguente nullità delle eventuali clausole che dovessero prevedere come obbligatorio il lavoro durante le festività, salvo accordi sindacali stipulati da 00.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. L'accordo individuale, ad ogni modo, dovrà rispettare la normativa in materia di riposi e ferie, nonché il principio di buona fede e correttezza nella sua esecuzione (art. 1375 c.c.). Il potere di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi, infatti, dovrà essere esercitato dal datore preservando anche gli interessi del lavoratore, tenendo in conto anche le esigenze di quest'ultimo nel singolo caso e fissando con congruo preavviso i turni di lavoro.
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