Patto di prova: recesso illegittimo e divieto di licenziamento

19 Aprile 2021

Il recesso del datore, prima che sia terminato il periodo di prova, per ragioni che esulano dalla funzione della prova stessa e connesse al periodo di crisi dovuto alla pandemia, può rientrare, in quanto qualificabile come licenziamento per g.m.o., nel divieto di licenziamento attualmente operante?

Il recesso del datore, prima che sia terminato il periodo di prova, per ragioni che esulano dalla funzione della prova stessa e connesse al periodo di crisi dovuto alla pandemia, può rientrare, in quanto qualificabile come licenziamento per g.m.o., nel divieto di licenziamento attualmente operante?

Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e non implica l'onere di provarne la giustificazione. L'esercizio del potere di recesso, tuttavia, deve essere coerente con la causa del patto di prova, essendo esso diretto ad attuare un esperimento mediante il quale i contraenti possono verificare la reciproca convenienza del contratto.

Non legittimo, pertanto, deve ritenersi un recesso la cui motivazione sostanziale esuli dalla causa suddetta e si fondi, ad esempio, su ragioni attinenti l'organizzazione o la produzione (licenziamento per g.m.o.).

Sul piano delle tutele applicabili, diversamente da quanto recentemente affermato dal Tribunale di Roma, difficilmente potrebbe ritenersi applicabile il divieto di licenziamento per gmo attualmente esteso in via generale sino al 30 giugno 2021.

È necessario distinguere l'ipotesi in cui il recesso illegittimo segua all'illecita apposizione al contratto della clausola di prova da quella ove essa sia stata apposta legittimamente: nel primo caso opera una conversione (in senso atecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario (art. 1419 c.c.) trovando così applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, la disciplina generale in materia di licenziamento individuale; nel secondo caso, sussistendo un vizio funzionale e non genetico, opera lo speciale regime del recesso in periodo di prova elaborato dalla giurisprudenza a partire dai principi di diritto comune in materia di inadempimento.

Il lavoratore-creditore avrà diritto al risarcimento del pregiudizio sofferto o alla prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato.

Sono nel primo caso, pertanto, ove il rapporto sia stato instaurato nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento suddetto, il recesso datoriale potrebbe ritenersi nullo, con le conseguenze da ciò derivanti.

Cfr.: Cass. n. 31159/2018 e Tribunale di Roma 25 marzo 2021.

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