Esigenze aziendali, rinnovo e discriminazione
19 Aprile 2021
Il mancato rinnovo di un contratto a termine che abbia interessato solo una lavoratrice in stato di gravidanza può rilevare come trattamento discriminatorio sebbene il rinnovo stesso sia a discrezione del datore in base alle esigenze aziendali?
La valutazione circa l'opportunità di disporre il rinnovo di un contratto in scadenza presuppone l'esercizio di un potere discrezionale che, tuttavia, non osta alla deduzione, da parte dell'interessato avente una mera aspettativa al rinnovo stesso, di un trattamento meno favorevole, a parità di situazioni, rispetto ad altri lavoratori, dovuto ad esempio allo stato di gravidanza.
Il divieto di discriminazione collegata alla gravidanza e alla maternità è oggetto di disciplina sia a livello sovranazionale (ex plurimis: art. 14 CEDU; art. 157 TFUE; art. 33 comma 2 CDFUE; direttiva 97/80/CE e 2006/54/CE) che nazionale (art. 25, comma 2 e 2-bis, d.lgs. n. 198/2006).
La Corte di Lussemburgo, ad esempio, ha evidenziato (sent. 4 ottobre 2001 – C-438/99; 3 febbraio 2000, causa C-207/98) che anche il mancato rinnovo di un contratto per lo stato di gravidanza o maternità della lavoratrice può costituire una discriminazione diretta fondata sul sesso la quale non può essere giustificata da alcun interesse, compreso quello economico del datore di lavoro.
Al fine dell'accertamento di un trattamento discriminatorio è necessario verificare se, in presenza di situazioni analoghe, sia stato posto in essere un atto o un comportamento pregiudizievole o comunque sia stato attribuito un trattamento meno favorevole ad una lavoratrice in ragione del suo stato di gravidanza.
Il mancato rinnovo di un contratto a termine può integrare una discriminazione basata sul sesso, avuto riguardo alla parità della situazione lavorativa della medesima rispetto ad altri lavoratori ed alle esigenze di rinnovo da parte del datore - manifestate attraverso il mantenimento in servizio degli altri lavoratori con contratti analoghi. Tali elementi fattuali, pertanto, possono essere significativi dell'effettività di un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza (art. 40 d.lgs. n. 198/2006).
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