Radicale nullità del recesso datoriale per illiceità del motivo
19 Aprile 2021
L'estromissione dal contesto aziendale di una dipendente divenuta troppo onerosa in questo contesto storico trova un limite insormontabile nel disposto di cui all'art. 46 del d.l. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) come modificato dall'art. 80 del d.l. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) e successivi provvedimenti che, al fine di contenere gli esiti negativi della pandemia sui lavoratori, hanno disposto, almeno sino al 31 marzo 2021, il divieto di licenziare i dipendenti per motivi economici e/o organizzativi, a prescindere dalla dimensione occupazionale dell'azienda e dal numero dei dipendenti.
Nel caso di specie il giudice osserva che non può che conseguirne la nullità assoluta del recesso datoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c.c., essendo stato il reale motivo che ha giustificato il provvedimento espulsivo violativo dell'art. 46 d.l. n. 18/2020.
V. C. Pulvorenti, Covid-19, divieto di licenziamento e illegittimità del recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova, in Giurisprudenza commentata. |